Cessata materia del contendere per intervenuto ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 418 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere si configura quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente riconosciuto e soddisfatto la pretesa dedotta con l’atto introduttivo, liquidando il trattamento richiesto e corrispondendo gli arretrati. L’accertamento dell’intervenuta soddisfazione della pretesa impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non essendo più necessaria alcuna pronuncia sul merito della domanda. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda processuale. La verifica del giudice investe il solo fatto satisfattivo, non il merito della questione di diritto originariamente proposta.
Il Fatto
Il ricorrente ha promosso giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della conseguente aliquota fissa del 44 per cento.
L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni riunite, applicando il 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di maggio 2024, producendo la relativa documentazione. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni rileva che, nel corso del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda — segnatamente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 — è stata liquidata. Su tale presupposto fonda la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il percorso argomentativo è lineare e si esaurisce nella constatazione del fatto satisfattivo: la pretesa avanzata con l’atto introduttivo risulta integralmente riconosciuta dall’ente previdenziale, che ha rideterminato il trattamento e corrisposto gli arretrati prima della decisione. Non residua, pertanto, alcun interesse alla pronuncia di merito sulla questione di diritto originariamente dedotta.
Sul piano delle conseguenze, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e dispone la compensazione delle spese di lite, nulla statuendo per le spese di giudizio. La soluzione riflette l’assenza di una parte soccombente in senso sostanziale: l’INPS ha adeguato la prestazione alle indicazioni delle Sezioni riunite, mentre il ricorrente ha ottenuto quanto richiesto.
La decisione non affronta il merito della questione relativa all’aliquota applicabile alla quota retributiva, limitandosi a prendere atto dell’intervenuto adeguamento. Il thema decidendum si esaurisce, dunque, nella verifica del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, con la conseguente definizione del processo senza pronuncia sul diritto.
Nota della Redazione
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