Retribuzione di posizione del dirigente locale in quota A della pensione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 9 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i dipendenti degli enti locali iscritti alla soppressa C.P.D.E.L. la retribuzione annua contributiva rilevante ai fini del trattamento pensionistico è disciplinata dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959 e, fino alla soppressione dell’ente, dall’art. 30 del d.l. n. 55/1983. Ai fini dell’inclusione nella base pensionabile e nella quota A occorre che l’emolumento sia corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l’attività normalmente svolta in relazione alla qualifica ricoperta e che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge, di regolamento o di contrattazione collettiva, nazionale o locale, anche di diritto privato. La retribuzione di posizione percepita dal dirigente di ente locale soddisfa tali requisiti e concorre pertanto a formare la retribuzione annua contributiva.

Il Fatto

Un dirigente di un Comune aveva ottenuto dal giudice di prime cure il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante inclusione, nella retribuzione annua contributiva rilevante per il calcolo della quota A del trattamento di quiescenza, della retribuzione di posizione maturata nell’ultimo anno di servizio. Il giudice aveva altresì riconosciuto il diritto agli arretrati, con interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

L’INPS ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 16 febbraio 2022, sostenendo che la voce retributiva non possiede i caratteri della fissità e continuità e non è prevista da norme di legge o di regolamento ma dal solo contratto di diritto privato. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha muovto dall’inquadramento sistematico della materia. Per i dipendenti degli enti locali iscritti alla soppressa C.P.D.E.L. la disciplina del trattamento pensionistico rinviene la propria fonte negli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959 e, fino alla soppressione dell’ente, nell’art. 30 del d.l. n. 55/1983. La retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 379/1955, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente dovuti al dipendente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro.

Da tale assetto la giurisprudenza contabile ha tratto due condizioni per l’inclusione dell’emolumento nella base pensionabile. La prima è che l’emolumento sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l’attività normalmente svolta dal dipendente in relazione alla qualifica ricoperta. La seconda è che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva nazionale o locale, senza che rilevi la natura pubblicistica o privatistica della fonte. La Corte richiama in tal senso App. sez. II n. 63 del 2016, Sez. Riun. QM n. 39 del 2017 e la propria recente App. sez. III n. 30 del 2025.

Il Collegio ha quindi verificato la fattispecie concreta. La documentazione in atti dimostra che l’indennità di posizione percepita dall’appellato durante il rapporto di impiego con il Comune soddisfa entrambe le condizioni. Ne discende che essa ha costituito emolumento concorrente a determinare la retribuzione annua contributiva ai fini del trattamento pensionistico, nonché la quota A della pensione.

La tesi dell’INPS, che distingueva tra pensionabilità, inclusione nella base pensionabile e inclusione nella quota A, riducendo la voce alla sola quota B ai sensi del comma 11 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, non è stata condivisa. La fonte contrattuale di diritto privato dell’incarico dirigenziale non esclude di per sé il computo, poiché la norma di riferimento ammette espressamente la contrattazione collettiva tra le fonti legittimanti. Il giudice di prime cure ha dunque fatto corretta applicazione delle norme e buon governo dei principi della giurisprudenza contabile.

L’appello è stato pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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