Responsabilità erariale esclusa per carenza di prova del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 126 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale non può fondarsi sugli esiti del procedimento di autotutela con cui l’amministrazione abbia annullato e revocato i provvedimenti di ammissione e concessione degli aiuti, quando tali provvedimenti siano stati annullati dal giudice amministrativo o risultino smentiti dalle risultanze documentali acquisite agli atti. Il danno erariale deve essere provato con allegazioni autonome e specifiche, non desumibili dall’asserita esistenza di un sistema corruttivo ipotizzato in sede penale e ancora sub iudice. La pendenza del procedimento penale non integra il presupposto della sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., operando il giudizio contabile su un piano autonomo e separato rispetto a quello penale. In difetto di prova del pregiudizio economico, i convenuti vanno assolti con liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato due funzionari regionali, un legale rappresentante e una società agricola, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore di AGEA per l’indebita percezione di fondi pubblici a valere sul PSR Puglia 2014-2020, in relazione alle Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5. L’ipotesi accusatoria traeva origine da un’informativa della Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bari.
Secondo il requirente, i funzionari avrebbero favorito la società nella formazione delle graduatorie mediante un sistema corruttivo, con attribuzione di punteggi non spettanti e ammissione al finanziamento in assenza dei requisiti. Dopo la revoca disposta dalla Regione, la società ha impugnato i provvedimenti di autotutela davanti al TAR Puglia, mentre i convenuti hanno chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale e di quello amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale. La sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. presuppone che la definizione di un’altra controversia costituisca antecedente logico-giuridico necessario e accertabile con efficacia di giudicato. Nel caso concreto, i convenuti non hanno prospettato alcun elemento idoneo a svolgere tale funzione, poiché la mera pendenza del procedimento penale sulle medesime condotte non incide sul thema decidendum del giudizio erariale. Le due giurisdizioni operano su piani diversi, secondo il principio di autonomia e separatezza ribadito dalle Sezioni riunite.
Nel merito, quanto alla Sottomisura 8.3, la Corte rileva che il provvedimento regionale di annullamento e revoca si fondava sulla presunta non spettanza di sette punti per le superfici contigue a interventi selvicolturali precedentemente realizzati. Tuttavia, la perizia tecnica in atti ha documentato, con orto-immagini, la sussistenza del requisito di contiguità, smentendo la decurtazione di punteggio. La Corte valorizza inoltre il principio del risultato e la lettura non formalistica della lex specialis: la riammissione della ditta, disposta dal Responsabile di Misura, appare ispirata a un approccio sostanziale dell’agere publicum, in luogo di uno sterile formalismo.
Quanto alla Sottomisura 8.4, la contestazione riguardava la pretesa assenza del requisito di cantierabilità e il mancato riavvio dell’iter autorizzativo dopo la modifica progettuale. La Corte osserva che il parere dell’Autorità di Bacino prescriveva di non intervenire con il rinfoltimento nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata. La ditta ha provveduto a spostare gli interventi nelle aree non soggette a tale rischio, ottenendo il parere favorevole del Parco Nazionale del Gargano. La variazione, riguardando la stessa area progettuale, non necessitava di ripercorrere la valutazione di incidenza, né determinava modifiche sostanziali del progetto originario.
I convenuti vengono quindi assolti per mancanza di prova del danno erariale. L’accertamento dell’insussistenza di profili di irregolarità nelle procedure contesta la contestazione del requirente, esonerando il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure. Il proscioglimento comporta la liquidazione dei compensi professionali, posti rispettivamente a carico della Regione e di AGEA in ragione del rapporto di servizio instauratosi con i difensori.
Nota della Redazione
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