Partecipazione societaria comunale e controllo Corte dei conti nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 247 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 opera ogni volta che l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, in una società nuova o in una già esistente. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi soggetti al parere e quelli esclusi. Anche una operazione societaria straordinaria, come l’aggregazione attorno a una holding mediante aumento di capitale e conferimento di quote, ricade nel controllo quando gli enti partecipanti diventano soci diretti della nuova società. Residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente quando la scelta della forma di gestione e dell’operazione è già stata operata in sede di Consiglio di Bacino.
Il Fatto
Il Comune di Sovramonte (BL) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la delibera consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria nel settore dei rifiuti urbani del bacino dolomitico. L’operazione, di origine assembleare, punta alla costituzione di una holding capogruppo che gestisca il servizio integrato e che, in una fase successiva, incorporerà le altre tre società pubbliche operanti nel territorio.
All’esito, l’ente deterrà la partecipazione diretta nella società capogruppo e la partecipazione indiretta nelle tre controllate, tutte soggette a controllo analogo. L’atto è stato sottoposto alla Corte per la verifica di conformità ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla novella dell’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sulle società partecipate. Ne richiama i tratti essenziali secondo le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022: la funzione si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici prima che la scelta sia tradotta in strumenti societari.
Decisivo è il criterio di delimitazione oggettiva. L’art. 5, comma 3, TUSP copre solo i due momenti in cui l’ente entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. La Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 ha precisato che la procedura non riguarda le decisioni su operazioni straordinarie, quali gli aumenti di capitale che l’ente approva in quanto già socio, la trasformazione e la fusione.
La Sezione applica la distinzione al caso concreto. L’operazione, pur straordinaria, ricade tra le ipotesi soggette a parere perché all’esito ciascun ente acquista la qualità di socio in nuove società: taluni acquisiscono la partecipazione diretta nella capogruppo, gli enti già soci di quest’ultima assumono quella indiretta nelle controllate. Manca, in questa fase, la fusione per incorporazione, che sole giustificherebbe l’esclusione secondo la logica della continuità del contratto sociale e della neutralità del concambio.
Nel merito, la Corte verifica i parametri dell’art. 5. Quanto alla competenza e alla motivazione, l’atto è adottato con delibera consiliare conforme all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. I vincoli tipologici dell’art. 3 e finalistici dell’art. 4 sono rispettati: le società sono a responsabilità limitata e operano nella produzione di un servizio di interesse generale.
Sulla sostenibilità finanziaria, richiamata la duplice accezione oggettiva e soggettiva delle Sezioni riunite, la Sezione rileva che il piano economico-finanziario della holding e i piani quinquennali delle singole società, tutti allegati, dimostrano il mantenimento degli equilibri senza futuri interventi sul capitale. L’operazione, infatti, non comporta esborso finanziario ma solo conferimento in natura. Sulla convenienza economica, la delibera dà conto dello studio commissionato per verificare l’economicità dell’affidamento in house e dell’analisi di benchmark. Quanto agli aiuti di Stato, si dà atto della compatibilità dell’intervento.
Nota della Redazione
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