Giudizio di ottemperanza nei soli confronti dell’amministrazione condannata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 257 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’oggetto della cognizione è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione. I poteri del giudice sono diretti esclusivamente nei confronti delle parti nei cui confronti il giudicato si è formato e non possono coinvolgere soggetti terzi, ancorché titolari del debito restitutorio in via sostanziale. Pertanto, è inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto nei confronti del soggetto che sia stato estromesso dal giudizio di merito per difetto di legittimazione passiva. La circostanza che l’indebito resti a carico di tale soggetto non ne consente la tutela in sede di ottemperanza, restando esperibile la diversa azione in altra sede. Nel giudizio di ottemperanza non può trovare ingresso la domanda di restituzione di somme non quantificate nel giudicato.
Il Fatto
Una dipendente aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza definitiva, il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini pensionistici, ai sensi della legge n. 29/1979, con restituzione delle somme già riscosse eccedenti gli oneri di ricongiunzione come ricalcolati. In quel giudizio l’INPS era stato estromesso per difetto di legittimazione passiva.
Non essendo intervenuta l’esecuzione, l’interessata, previa diffida, ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato ai sensi degli artt. 217 e 218 cod. giust. cont., nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’INPS, che nel frattempo si era attivato in via amministrativa per il rimborso.
La Motivazione della Corte
Il giudice dell’ottemperanza ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero, non costituitosi nonostante la regolare notifica. Ha poi precisato che l’oggetto del giudizio consiste nella verifica dell’esatto adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, così da consentire il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione.
La Corte ha richiamato il principio per cui i poteri del giudice dell’ottemperanza sono diretti nei riguardi delle parti nei cui confronti si è formato il giudicato e non nei confronti di soggetti terzi. Nel caso di specie l’INPS era stato estromesso e non poteva essere considerato destinatario dell’obbligo di adempiere stabilito in sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
Il giudice ha tuttavia dato atto che compete all’Istituto la restituzione degli oneri pagati in eccesso. A seguito del nuovo provvedimento di ricongiunzione è emerso che sono stati illegittimamente posti a carico della ricorrente oneri non dovuti, con conseguente indebito in capo all’INPS; tale pretesa, però, non può essere fatta valere in quella sede.
Quanto al Ministero, destinatario del dispositivo, la Corte ha accertato l’avvenuta ricongiunzione dei servizi non di ruolo e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, in ragione dell’adozione del provvedimento ministeriale e della pronuncia in rito verso l’INPS.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.