Rivalutazione pensioni e raffreddamento perequativo: questioni infondate (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 44 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di raffreddamento della rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, introdotto dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 e replicato per il 2024 dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, non viola gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. La garanzia della perequazione automatica non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici e non annulla la discrezionalità del legislatore nel determinare il quantum di tutela in concreto, alla luce delle risorse disponibili. La considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo è il principale indicatore della non irragionevolezza della scelta legislativa, sempre che il quadro economico-finanziario sia adeguatamente illustrato e le misure siano limitate nel tempo. Il meccanismo non configura un prelievo di natura tributaria, poiché non comporta una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento, ma la sola modulazione della rivalutazione spettante, con finalità endo-previdenziale. Esso non contrasta nemmeno con il divieto eurounitario di discriminazione basata sull’età.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, percepivano una pensione superiore a quattro volte il minimo INPS. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024, in misura pari al 100% dell’inflazione, con condanna dell’Istituto al reintegro del taglio e al risarcimento del danno.
La pretesa si fondava sulla non conformità costituzionale e sulla incompatibilità eurounitaria dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che limita la rivalutazione automatica delle pensioni superiori alla soglia indicata. I ricorrenti hanno prospettato tre questioni di costituzionalità e, in via alternativa, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio costituzionale pendente.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico esamina anzitutto la posizione del ricorrente deceduto. Il decesso era intervenuto il 12.05.2024, prima del deposito del ricorso. Ne deriva la nullità del ricorso limitatamente a quella posizione, per estinzione del mandato ex art. 1722, n. 4, cod. civ., non operando l’ultrattività della procura oltre la morte del mandante.
Nel merito, il ricorso è respinto. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost. La perequazione automatica garantisce l’adeguatezza nel tempo dei trattamenti, ma non implica un rigido parallelismo tra la garanzia dell’art. 38 e quella dell’art. 36 Cost.
La discrezionalità del legislatore nella determinazione del quantum di tutela non è annullata, né sussiste un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, purché la scelta superi lo scrutinio di non irragionevolezza. Il meccanismo risulta meno severo di quelli già scrutinati con la sentenza n. 234/2020: salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni più modeste, di cui allarga l’ambito, e segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni.
Quanto all’asserito effetto di trascinamento, la mancata perequazione per un solo anno non incide di per sé sull’adeguatezza della pensione. La Corte esclude inoltre la violazione del legittimo affidamento: oggetto di diritto quesito è il trattamento pensionistico base, non l’importo della rivalutazione.
Le censure fondate sulla pretesa natura tributaria della misura sono manifestamente infondate. Il prelievo è tributario solo se comporta una decurtazione patrimoniale definitiva con acquisizione al bilancio statale; quando è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, resta prestazione patrimoniale imposta per legge e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. Le conclusioni si estendono alle previsioni dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023. La sopravvenienza della decisione costituzionale in pendenza di giudizio giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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