Interessi e rivalutazione sugli arretrati pensionistici e danno da ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 159 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il riconoscimento della prestazione fa venir meno l’interesse alla pronuncia di condanna sul trattamento, con conseguente cessazione della materia del contendere per quella parte. Sugli arretrati già riconosciuti spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo, secondo il principio del cumulo parziale, oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico comprende le domande risarcitorie per inadempimento degli obblighi che da quel rapporto derivano. La domanda di danno esistenziale da ritardato pensionamento è infondata se il ricorrente non allega né prova il pregiudizio subito, trattandosi di danno-conseguenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già medico incaricato non di ruolo presso una struttura penitenziaria dal giugno 1994, era stato collocato a riposo per limiti di età dall’1.8.2020 senza percepire la pensione, per il mancato computo di diversi periodi contributivi. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico con iscrizione nella Gestione Pubblica, Cassa Pensioni Sanitari, la condanna dell’INPS agli arretrati e alle parti resistenti al risarcimento del danno esistenziale da ritardato pensionamento, oltre a un danno patrimoniale in via subordinata a carico dell’amministrazione.
Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto la pensione con la decorrenza richiesta e ha liquidato gli importi sulla rata di luglio 2025, chiedendo la dichiarazione di carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere e, in subordine, prospettando la carenza di giurisdizione sulla domanda risarcitoria. Il ricorrente ha dedotto un parziale inadempimento, chiedendo la differenza sugli arretrati e gli accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudice dichiara anzitutto la contumacia del Ministero della giustizia, non costituitosi. Rileva poi che il giudizio pensionistico contabile è un giudizio sul rapporto e non sulla legittimità degli atti: sono pertanto inammissibili le domande volte a “ordinare” un facere alle amministrazioni convenute.
Preso atto dell’integrale riconoscimento della pensione da parte dell’istituto, con la decorrenza richiesta, e della concorde richiesta delle parti, la Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte della soddisfazione della pretesa.
Quanto al dedotto parziale inadempimento, la censura sul quantum è respinta: l’importo di euro 128.004,27 indicato nel modello TE08 è al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF, sicché il dato di partenza delle contestazioni è errato e rimane indimostrato, per difetto del cedolino, che la somma erogata a luglio 2025 non corrisponda al dovuto al netto dell’imposizione. È invece fondata la censura sulla mancata corresponsione degli accessori: difetta ogni indicazione in atti. Spettano quindi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al pagamento, secondo il cumulo parziale, nonché gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo, richiamandosi Cdc SS.RR. n. 10/QM/2002, n. 8/2007, Sez. giur. Liguria n. 116/2019 e Sez. giur. Lazio n. 437/2020.
Sulla domanda risarcitoria, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’INPS, la Corte afferma che la giurisdizione esclusiva e piena sul rapporto pensionistico attrae anche le domande di risarcimento per inadempimento delle obbligazioni da esso derivanti, richiamando Cass. civ. SS.UU. n. 5236 del 27.2.2025 e i precedenti ivi citati. Nel merito la domanda è però infondata: si tratta di danno-conseguenza e il ricorrente non ha allegato né provato il pregiudizio. Dagli atti risulta inoltre che egli è titolare di altro trattamento pensionistico erogato da ente diverso dall’INPS, circostanza non menzionata nel ricorso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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