Controllo successivo Corte conti presuppone contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 33 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una mera questione procedurale di tempistiche, che non legittima l’attivazione della funzione di controllo intestata alla Magistratura contabile. In assenza di un contrasto interpretativo, e in mancanza del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la disposizione dirigenziale di dare seguito all’atto, il caso esula dal perimetro applicativo della norma e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente, stipulato da un istituto comprensivo statale. L’atto era stato inviato al controllo preventivo in ritardo rispetto alla sua adozione. La Ragioneria lo aveva restituito privo di visto, prima per la violazione del termine di contestualità, poi perché il dirigente non aveva attivato alcuna delle ipotesi previste dalla legge.

Il dirigente scolastico, dopo la seconda osservazione, ha chiesto di dare comunque seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità. La Ragioneria ha quindi trasmesso gli atti alla Sezione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Il deferimento ha riguardato settantotto contratti accomunati dalla medesima criticità, e la Sezione è stata chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti per instaurare il controllo successivo di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sui provvedimenti deferiti, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta e non ha precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Rileva inoltre l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, poiché i casi citati riguardano termini decadenziali o situazioni in cui il ritardo si sommava a plurime illegittimità, e in ogni caso gli atti erano stati scrutinati nel merito.

Nel merito, la Corte ricostruisce la fattispecie applicando l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Sotto il profilo sostanziale, il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente, che si traduca nell’assunzione espressa della determinazione confermativa dell’atto. Sotto il profilo procedurale, l’atto deve essere eseguito nonostante le osservazioni impeditive, con assunzione di responsabilità da parte del dirigente.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che assegna alla Corte la funzione di garante della corretta gestione del bilancio, verificando la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarsi. Nel caso concreto, però, l’unico punto di contestazione della Ragioneria non superato è la tardiva trasmissione del contratto: non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile, ma solo una problematica procedurale di tempistiche di invio.

La Corte osserva inoltre che non risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito al provvedimento. La richiesta di registrazione è intervenuta solo dopo la seconda osservazione, con tempistiche superiori a quelle consentite dalla norma. Tale rilievo costituisce ulteriore causa ostativa all’attivazione del controllo. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *