Ricalcolo del bonus pensione sino alla nuova età pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 240 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di inabilità erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, l’anzianità contributiva utile ai fini del trattamento è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, come tempo per tempo stabiliti dalla normativa di settore. L’espressione “età pensionabile” contenuta nella norma citata ha natura dinamica e non può essere cristallizzata al parametro del sessantesimo anno di età, indicato dall’art. 9, comma 3, d.m. n. 187/1997, fonte regolamentare subordinata. Il rinvio al limite ordinamentale del collocamento a riposo deve, pertanto, essere adeguato all’età pensionabile vigente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità, senza che rilevi la diversa possibilità di permanenza in servizio oltre tale limite, trattandosi di facoltà rimessa alla scelta discrezionale e volontaria del dipendente.
Il Fatto
La ricorrente, ex dirigente medico cessata dal servizio nel 2019, è titolare di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, in seguito a una precedente pronuncia della stessa Sezione giurisdizionale. Con il ricorso esaminato, la stessa chiedeva la riliquidazione del trattamento, contestando la determinazione del cosiddetto “bonus” previsto dalla norma citata, che l’INPS aveva calcolato con riferimento al raggiungimento del sessantesimo anno di età, come indicato dal d.m. n. 187/1997. Secondo la prospettazione della ricorrente, il calcolo avrebbe invece dovuto considerare il periodo mancante al compimento dell’età pensionabile effettiva, vigente al momento della cessazione dal servizio, pari ad anni 67.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha accolto la domanda. Il giudice ha rilevato che la pensione di inabilità è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti d’età previsti per il collocamento a riposo. Il d.m. n. 187/1997, nel regolamentare le modalità applicative della disposizione, ha tuttavia cristallizzato tale limite al sessantesimo anno di età, in un contesto storico in cui i requisiti anagrafici di accesso al pensionamento erano inferiori.
Il giudice ha, quindi, aderito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche delle Sezioni centrali d’appello, secondo cui l’espressione “età pensionabile” contenuta nella legge non può essere interpretata in modo statico. Il rinvio contenuto nella norma primaria non può, infatti, essere condizionato dalle previsioni di una fonte regolamentare subordinata, la quale, all’epoca della sua adozione, aveva fotografato un assetto pensionistico ormai superato dai successivi interventi legislativi che hanno elevato l’età per il collocamento a riposo.
La natura dinamica del rinvio comporta che il calcolo del bonus debba tenere conto dell’età pensionabile vigente ratione temporis, ossia alla data della risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità. Nella specie, dovendosi applicare la disciplina vigente nel 2019, il periodo di incremento contributivo è stato correttamente parametrato al compimento del sessantasettesimo anno di età. Il giudice ha, invece, escluso che potesse farsi riferimento al compimento dei 70 anni, trattandosi, per il personale medico, di una mera facoltà di permanenza in servizio, rimessa alla scelta volontaria e discrezionale dell’interessato.
La Corte ha, quindi, accolto il ricorso, condannando l’INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione del c.d. “bonus” fino al 67° anno di età e al pagamento delle differenze, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio del cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002. È stata, invece, dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata in udienza, di ricalcolo dell’indennità integrativa speciale, configurandosi un’ipotesi di mutatio libelli, in quanto volta ad ampliare il petitum dell’atto introduttivo. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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