Interoperabilità tra ReNDIS e BDAP: chiarita la portata del principio di unicità dell’invio (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 20 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interoperabilità tra sistemi informativi pubblici, l’obbligo gravante sul soggetto titolare dei dati è assolto mediante la loro esposizione su una piattaforma nazionale, che li rende disponibili e immediatamente fruibili per gli altri sistemi. Il principio di unicità dell’invio non impone un flusso bidirezionale automatico, ma postula che ciascun dato sia acquisito una sola volta dal sistema deputato, mentre la sua condivisione con altri sistemi avviene solo ove sussista un interesse attuale del sistema fruitore ad acquisirlo. La mancata integrazione dei dati tecnici da parte del sistema fruitore non integra, pertanto, un’inadempienza del soggetto espositore, che ha correttamente adempiuto al proprio dovere di pubblicazione tramite API sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. L’accertamento dell’avvenuta realizzazione del meccanismo di interoperabilità da parte dell’Amministrazione competente determina il superamento delle criticità in precedenza rilevate dall’organo di controllo.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante ha proseguito l’istruttoria concernente il “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripristino e tutela della risorsa ambientale” (Piano ProteggItalia), già avviata con le deliberazioni nn. 12/2025/CCC e 5/2026/CCC. Con quest’ultima deliberazione, era stata evidenziata la mancata performance del meccanismo di interoperabilità tra le piattaforme ReNDIS, gestita da ISPRA, e BDAP, gestita dal MEF-RGS, che appariva inidoneo a realizzare un effettivo colloquio diretto tra le banche dati secondo una logica di reciproco scambio.
In particolare, il punctum dolens era rappresentato dal mancato recepimento sulla piattaforma BDAP dei dati di natura tecnica contenuti in ReNDIS, circostanza che precludeva la possibilità di un dialogo “bidirezionale” tra i sistemi. Il Collegio aveva pertanto raccomandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) di adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l’interoperabilità effettiva delle banche dati. A seguito di tale raccomandazione, il MASE ha fornito il proprio riscontro con nota prot. CCC n. 415 del 30.04.2026, corredata da chiarimenti integrativi elaborati da ISPRA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato le osservazioni congiunte del MASE e di ISPRA, le quali hanno chiarito la ratio sottesa alla disciplina sull’interoperabilità, riconducibile al principio di unicità dell’invio di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. Tale principio comporta che ciascun dato sia fornito una sola volta a un solo sistema informativo, il quale lo rende poi disponibile agli altri sistemi che ne abbiano necessità. Ne discende che il processo di integrazione delle banche dati deve essere avviato individuando in modo univoco, per ciascun dato, il sistema deputato all’acquisizione, sul quale vanno implementati gli strumenti di interoperabilità idonei a consentire la condivisione dello specifico dato.
I chiarimenti forniti hanno evidenziato come il servizio di scambio sia configurato secondo un flusso di tipo “unidirezionale”, dal sistema deputato all’acquisizione verso i sistemi fruitori, in ragione della esigenza di garantire coerenza, omogeneità e univocità dei dati acquisiti. Il MASE ha precisato che i servizi “unidirezionali” tra ReNDIS e BDAP sono attivi, disponibili e immediatamente fruibili, ma che non sembra ravvisarsi, da parte dei sistemi informativi afferenti alle piattaforme MEF-RGS, un interesse attuale per i dati tecnici acquisiti su ReNDIS, quali ubicazione georiferita dei progetti, caratteristiche tecniche dei dissesti e delle opere, elaborati progettuali.
Il Collegio ha ritenuto che tali elementi chiariscano in modo esaustivo che il Ministero dell’Ambiente ha rispettato l’obbligo, tramite ISPRA, di mettere a disposizione i dati di ReNDIS, consentendone l’acquisizione tramite i servizi di interoperabilità attivi sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) del Dipartimento per la trasformazione digitale. Avendo esposto i propri dati tramite API, il Ministero ha adempiuto al proprio dovere, rendendo concreto il principio di unicità dell’invio e assolvendo alle obbligazioni previste dall’art. 4 della Convenzione ISPRA-MITE.
Il Collegio ha quindi concluso che la determinazione di integrare le informazioni gestite sui propri sistemi con i dati tecnici presenti in ReNDIS è rimessa all’operato del MEF-RGS, attivando la relativa acquisizione in interoperabilità, peraltro immediatamente fruibile attraverso i servizi già predisposti. Il meccanismo di interoperabilità deve, pertanto, ritenersi realizzato, con conseguente superamento delle osservazioni formulate nella precedente deliberazione n. 5/2026/CCC. Il Collegio ha accertato, nei sensi di cui in motivazione, lo stato di attuazione dell’intervento, riservandosi ulteriori approfondimenti istruttori.
Nota della Redazione
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