Controllo successivo Corte dei conti presuppone contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 35 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Non integra tale presupposto la divergenza meramente formale sulla tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo, né l’assunzione di responsabilità intervenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni. In difetto di questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile, la Corte dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto a tempo indeterminato di una docente, adottato da un istituto comprensivo statale, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Il contratto era stato inviato al controllo preventivo in ritardo rispetto all’adozione, con conseguente restituzione priva di visto dapprima per violazione della contestualità prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, poi perché il dirigente non aveva attivato alcuna delle ipotesi dell’art. 10.
A fronte della seconda osservazione il dirigente ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità. La Ragioneria ha trasmesso gli atti alla Corte. L’Ufficio di controllo, condividendo la proposta del magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla valutazione collegiale, unitamente ad altri settantasette provvedimenti analoghi, chiedendo il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato. Nei precedenti invocati si trattava di criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, ovvero ancora di atti comunque scrutinati nel merito.
Nel merito il Collegio condivide gli assunti dell’Ufficio di controllo. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, là dove prevede l’invio all’ufficio di controllo degli atti ai quali si dà seguito sotto la responsabilità del dirigente nonostante le osservazioni impeditive, postula sul piano sostanziale l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra la Ragioneria e il dirigente, con assunzione espressa della determinazione confermativa.
La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarsi, in funzione di garanzia della corretta gestione del bilancio dello Stato. Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali e non può attivarsi il controllo qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
Nella specie la contestazione non superata riguarda solo la tardiva trasmissione del contratto. La Ragioneria non si è espressa sulle ragioni del ritardo e non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente su tale base. Manca dunque il contrasto in punto di diritto, presupposto fondamentale, necessario ed assorbente. Inoltre, dall’esame degli atti, il termine perentorio di trenta giorni per la disposizione dirigenziale di dare seguito al provvedimento non risulta rispettato, configurando un’ulteriore causa ostativa.
Il caso esula pertanto dal perimetro applicativo dell’art. 10. Il Collegio dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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