Riliquidazione pensione militari under 15 e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. II App. n. 61 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’INPS con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, richiesta dall’appellante, determina la cessazione della materia del contendere, sempre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conformi conclusioni in tal senso. Il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, diretto al soddisfacimento di una pretesa sostanziale, integra gli estremi della pronuncia di cessazione della materia del contendere. La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la definizione della questione di diritto sulla spettanza dell’aliquota ai militari “under 15” sia intervenuta solo in epoca successiva al giudizio di primo grado.
Il Fatto
Un ex Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio con un’anzianità di quaranta anni, mesi zero e giorni quattordici e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto, aveva proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto per ottenere la riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda principale e dichiarato inammissibile quella subordinata, volta all’applicazione del nuovo coefficiente individuato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/QM/2021, per assenza di previa istanza amministrativa.
L’appellante ha impugnato la decisione richiamando il principio di diritto della sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte, secondo cui la quota retributiva della pensione mista dei militari cessati con più di venti anni di anzianità e vantanti, al 31 dicembre 1995, un’anzianità inferiore ai quindici anni va calcolata applicando la medesima aliquota del 2,44% per ogni anno utile prevista per i militari “over 15”.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell’appellante, applicando sulla quota retributiva l’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995. L’Istituto ha depositato il provvedimento di riliquidazione e il cedolino relativo alla rata di pensione di maggio 2022, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La difesa dell’appellante, preso atto della rideterminazione del trattamento, ha concordato sulla cessazione della materia del contendere. Analoga posizione è stata ribadita dalle parti all’udienza pubblica.
Il Collegio ha richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità e contabile (ex multis, Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n. 2063/2014; Sez. 3 n. 16150/2010, n. 23289/2007; Sez. 6-5 n. 5188/2015; Sez. 3 n. 16891/2021; Corte conti, Sez. II App. n. 235/2023 e n. 313/2024). Secondo tale orientamento, la pronuncia si fonda sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ed è collegata a tutte le ipotesi in cui sopravvengano atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto e a rendere inutile una specifica pronuncia sull’oggetto della controversia.
Il Collegio ha ritenuto integrate le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, tenuto conto che la definizione della questione sulla spettanza dell’aliquota in favore dei militari “under 15” è intervenuta solo successivamente al giudizio di primo grado, con la sentenza delle Sezioni riunite depositata il 9 settembre 2021, e che la corresponsione degli importi è avvenuta in epoca immediatamente successiva alla proposizione del gravame e antecedente all’udienza.
Nota della Redazione
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