Estinzione appello per mancata riassunzione e giudicato sentenza primo grado (Corte dei Conti Sez. I App. n. 238 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, interrotto per il decesso della parte appellata, il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla conoscenza legale dell’interruzione. In difetto, il processo si estingue di diritto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’estinzione può essere dichiarata anche d’ufficio, con sentenza, dal giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione, ai sensi dell’art. 109, comma 6, e art. 111 c.g.c., applicabili al rito contabile.
Il Fatto
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia aveva accolto il ricorso di una pensionata, dichiarando l’irripetibilità del credito erariale per ratei di pensione di guerra indebitamente corrisposti e la restituzione delle somme già recuperate in applicazione del d.P.R. n. 377/1999.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose appello, chiedendo l’annullamento della sentenza. Nel corso del giudizio di secondo grado, all’udienza dell’8.10.2004, fu comunicato il decesso della parte appellata e il Collegio dichiarò l’interruzione del processo. Nessuna parte ha poi provveduto alla riassunzione, così che il giudizio è giunto alla decisione sulla sola questione processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola della riassunzione nel termine perentorio. Richiama l’art. 300 c.p.c., applicabile al giudizio contabile in forza del rinvio dinamico consentito dall’art. 26 del r.d. n. 1038/1933, regolamento poi abrogato dall’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.
Il Collegio rileva che, dal momento dell’interruzione, nessuna delle parti interessate ha riattivato il processo. Trova quindi applicazione la disciplina del Codice di giustizia contabile, di contenuto identico a quella del rito civile: il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c. e dell’art. 305 c.p.c..
Quanto alla decorrenza, la Corte precisa che il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti, e in ogni caso dalla conoscenza legale dell’interruzione, richiamando Cass. n. 15004/2024, Cass. n. 773/2013, Corte cost. n. 261/2010 e Cass. n. 3783/2012.
Nel caso di specie, il processo di appello non è stato riassunto nei termini di legge ed è quindi da dichiarare estinto. L’estinzione opera di diritto e può essere dichiarata anche d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, c.g.c. e dell’art. 307 c.p.c.. Il Collegio rileva inoltre, ai sensi dell’art. 111, comma 6, c.g.c. e dell’art. 310, comma 2, c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Sulle spese, la Corte dichiara il non luogo a provvedere per quelle di giustizia, mentre le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. e dell’art. 310, comma 4, c.p.c.. La decisione definisce così il giudizio senza esame del merito dell’appello ministeriale.
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Nota della Redazione
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