Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 302 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito del conto giudiziale a mezzo posta elettronica certificata, consentito dalla disciplina transitoria nelle more della registrazione al SIRECO, perfeziona la costituzione dell’agente contabile in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. e fa decorrere il termine quinquennale di estinzione del giudizio di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale. Il successivo e reiterato invio del medesimo conto tramite il nuovo applicativo informativo non ha alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo prevista da alcuna disposizione una causa di sospensione o interruzione riconducibile alla “nuova” costituzione in giudizio dell’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un Centro di studi universitario per l’esercizio 2017, resa da due agenti contabili di un ateneo. Il conto era stato trasmesso in un primo momento mediante posta elettronica certificata e, solo in un secondo tempo, era stato acquisito al sistema informativo della Corte con l’attribuzione di un numero di protocollo.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato una serie di criticità di gestione e aveva chiesto di sottoporre il conto all’esame del Collegio, non ritenendo sussistenti le condizioni per il discarico degli agenti. Gli agenti contabili, costituitisi, hanno eccepito in via preliminare il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., deducendo la tardività del deposito della relazione istruttoria rispetto alla presentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’estinzione del giudizio. La difesa degli agenti dimostra che il conto era stato presentato per la prima volta in data 17 luglio 2018 tramite PEC, mentre la relazione del giudice istruttore risulta depositata solo il 3 dicembre 2024. Il magistrato, nella relazione, aveva invece indicato il 3 dicembre 2019 come data di deposito, corrispondente all’acquisizione del conto cumulativo nel sistema informatico della Corte.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Richiama l’art. 150, comma 1, c.g.c., secondo cui il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria senza che sia stata depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni. Rileva che tali disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, ai conti presentati a decorrere dal 7 ottobre 2016, indipendentemente dall’esercizio cui si riferiscono, e che l’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile, come chiarito da condivisibile giurisprudenza (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023).
Quanto al momento del deposito, il Collegio osserva che alla data del 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente in vigore il SIRECO, non essendo state approvate le direttive tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022. Era pertanto consentito il deposito tramite PEC, secondo la disciplina transitoria delle istruzioni tecniche allegate al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015, che all’art. 5 disciplina la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e il perfezionamento del deposito. La Corte ritiene che il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18 luglio 2018 con l’assegnazione del numero di protocollo.
Dagli atti emerge tuttavia che la presa in carico non si perfezionò formalmente a causa di disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e all’interruzione del sistema SIRECO. Solo il 3 dicembre 2019 il conto venne acquisito al sistema, all’esito del reinvio da parte dell’ateneo. Il giudice istruttore, non risultando a sistema la presa in carico del 2018, prese quindi a riferimento la data del deposito SIRECO. Solo in fase collegiale, nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare il precedente deposito a mezzo PEC.
La Corte esclude che il successivo invio tramite SIRECO del 3 dicembre 2019 possa assumere valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale. Ribadisce che l’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore e che riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una “nuova” costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non prevista, consentendo una dilazione indefinita. Esclude altresì rilievo alla disciplina sulla sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969 e alla sospensione emergenziale di cui all’art. 85 d.l. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. La Corte rigetta infine l’istanza di oscuramento formulata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi, e dichiara l’estinzione del conto.
Nota della Redazione
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