Controllo successivo di legittimità: serve un contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 34 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa del provvedimento. Il mero ritardo nell’invio dell’atto al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo. In difetto di tale presupposto fondamentale, necessario e assorbente, il controllo successivo della magistratura contabile non può essere attivato e va dichiarato il non luogo a provvedere. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non si traducano in un reale contrasto giuridico.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto prot. n. 10119 del 1° settembre 2021 di un istituto comprensivo statale, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. L’atto era già stato restituito privo del visto con due distinte osservazioni: la prima per la trasmissione tardiva rispetto alla sua adozione, la seconda perché il dirigente non aveva invocato alcuna delle casistiche previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. A fronte di ciò, il dirigente scolastico ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità.
La questione è giunta al Collegio nell’ambito di un deferimento cumulativo di 78 provvedimenti analoghi, tutti accomunati dall’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio da parte delle amministrazioni scolastiche. L’ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione relativa all’ampiezza del controllo successivo in mancanza del previo controllo della Ragioneria è territorialmente circoscritta e può essere risolta in sede locale. Ciò in assenza di altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte dei conti.
Nel merito, il Collegio osserva che l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 richiede, sul piano sostanziale, un contrasto reale tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile. Quest’ultimo deve dare seguito all’atto nonostante le osservazioni impeditive, assumendosi espressamente ogni responsabilità. Solo in tale ipotesi sorge l’esigenza di un vaglio esterno e neutrale sulla fondatezza delle osservazioni o sul corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.
La Corte dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, poiché nei casi ivi esaminati gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito, oppure si trattava di termini stabiliti a pena di decadenza, o ancora il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità. Nel caso in esame, invece, l’unico profilo contestato è la tardiva trasmissione del contratto, questione procedurale per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
La Sezione sottolinea che il contrasto non può essere ravvisato in forma implicita, ossia nel silenzio o nelle giustificazioni generiche dell’amministrazione controllata: occorre una divergenza interpretativa in punto di diritto. Nel caso di specie, la Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente per il ritardo nell’invio, senza sollevare alcuna questione di regolarità amministrativa o contabile dell’atto.
Un ulteriore profilo ostativo è rinvenuto nel mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito al provvedimento. La richiesta di registrazione è intervenuta solo dopo la seconda osservazione della Ragioneria, con tempistiche superiori al dettato normativo. Il caso esula pertanto dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e il Collegio dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto come pervenuto.
Nota della Redazione
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