Discarico dei ruoli affidati ai concessionari privati e obbligo di diligente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 20 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del discarico delle quote inesigibili disciplinato dall’art. 20, d.lgs. n. 112/1999, il giudizio promosso dal concessionario non è azione demolitoria del provvedimento di diniego, ma accertamento del diritto dell’ente locale al pagamento. L’illegittimità del provvedimento rileva solo se si riflette sul diritto al rimborso. Il concessionario privato subentrato per cessione di ramo d’azienda non può invocare il proprio affidamento sulla normativa derogatoria per sottrarsi all’obbligo di diligenza nell’esecuzione. L’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause procedimentali, integra i presupposti del diniego. Il beneficio della riduzione a un ottavo, previsto dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, spetta solo a chi definisce la controversia nei novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo, da calcolare sul residuo effettivamente da versare.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su centoquarantadue partite di credito affidate alla società concessionaria per la riscossione. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando i vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo comunale, alla luce della proroga introdotta dalla legge n. 190/2014.

La vicenda processuale si articolava in un duplice rinvio alla Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi. Riassegnata la causa, la società reiterava le eccezioni e ne aggiungeva altre, mentre il Comune deduceva l’inammissibilità delle nuove memorie e il Pubblico Ministero concludeva per l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la propria precedente decisione, con cui ha chiarito che il ricorso ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non mira all’annullamento dell’atto, ma alla verifica della fondatezza del diritto dell’ente al rimborso. I vizi amministrativi assumono rilievo solo se incidono su quel diritto. Le sentenze costituzionali hanno poi delimitato il quadro: alla fattispecie si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, non la normativa derogatoria.

Il Collegio conferma inoltre che la società, subentrata per cessione di ramo d’azienda, risponde anche dell’attività non proficua dei precedenti concessionari. Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che anzi deve proseguire; l’eventuale inerzia nelle more del giudizio può pregiudicare l’esito del ricorso per sopravvenute decadenze o prescrizioni.

Sul merito, la Corte rileva che la documentazione prodotta evidenzia una riscossione disordinata, episodica e frazionata, con atti ripetitivi e lunghe pause procedimentali. Non risultano notifiche di avvisi di intimazione entro il termine prescrizionale, né verifiche patrimoniali; il preavviso di fermo è tardivo e non seguito dall’iscrizione della misura. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per un’utile prosecuzione. Integrata dunque l’ipotesi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, il diniego è legittimo e la sopravvenuta rottamazione dei crediti è irrilevante, essendo già compromesso l’esito della procedura.

Sul quantum, il Collegio respinge l’eccezione della società: la definizione agevolata con pagamento di un ottavo presuppone il versamento nei novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Tuttavia, poiché risultano pagamenti medio tempore, la somma va ricalcolata sul solo importo effettivamente ancora da versare. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente nei limiti indicati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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