Pensione privilegiata di quinta categoria e decorrenza della prescrizione quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 146 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il diritto ai ratei maturati anteriori al quinquennio precedente la domanda giudiziale è soggetto a prescrizione quinquennale. Il relativo termine decorre dalla notifica del ricorso, che ne determina l’interruzione. Ai fini della liquidazione del trattamento, la categoria di ascrivibilità va quantificata considerando unicamente le infermità etiologicamente riconducibili all’attività di servizio, con esclusione delle patologie non correlabili. La decorrenza del trattamento vitalizio opera in continuità con il termine delle annualità già riconosciute.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente in quiescenza, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento della pensione privilegiata e il rimborso della relativa indennità, con decorrenza dalla domanda e interessi legali e rivalutazione monetaria. L’istante aveva già ottenuto, con provvedimento ministeriale, un trattamento privilegiato di ottava categoria per un periodo limitato.
L’ente previdenziale e l’amministrazione di appartenenza hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità, la decadenza e, in via subordinata, la prescrizione estintiva dei ratei anteriori al quinquennio. Una prima pronuncia parziale aveva definito l’ambito del contendere, ammettendo il ricorso solo per le patologie oggetto di domanda amministrativa e disponendo consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento parziale. In via preliminare ha esaminato l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto pensionistico per i ratei anteriori al quinquennio, accogliendola nei termini precisati in dispositivo.
La Corte ha ricostruito il decorso del termine richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni riunite, secondo cui il quinquennio decorre dalla notifica del ricorso, che ne interrompe la prescrizione. Nel caso concreto tale decorrenza è stata fissata al 2022 e non al 2023, con riferimento alla notifica effettuata presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia.
Nel merito, la Corte si è basata sulla relazione medico-peritale disposta con separata ordinanza. L’accertamento tecnico ha riconosciuto al ricorrente una pensione vitalizia di quinta categoria, con decorrenza in continuità rispetto al termine delle quattro annualità inizialmente riconosciute.
La quantificazione della categoria è stata però limitata alle sole patologie etiologicamente riconducibili all’attività di servizio, con esclusione di quelle non correlabili. Ne è derivata la condanna dell’ente previdenziale alla liquidazione dei ratei spettanti, previa decurtazione delle somme già percepite con il trattamento in godimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese di giudizio sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, come da dispositivo.
Nota della Redazione
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