Imposta di soggiorno non riversata: gestore agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 177 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno per conto del Comune e omette di riversarla assume la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. La qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta attribuita dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 al gestore non esclude quella di agente contabile: le due funzioni sono distinte e concorrenti. La mancata restituzione di denaro pubblico integra danno erariale da mancata entrata, e l’onere di provare il caso fortuito o la forza maggiore grava sull’agente. L’omissione consapevole e volontaria del riversamento, protratta nonostante i solleciti e le ingiunzioni, integra l’elemento soggettivo del dolo e preclude il potere riduttivo.

Il Fatto

Il Funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi di un Comune segnala alla Procura erariale l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno da parte della società che gestiva una struttura alberghiera locale. La segnalazione riguarda i bimestri del 2018, 2019 e 2020. L’ente diffida il gestore con ingiunzioni e ruoli coattivi, si insinua al passivo del fallimento della società e constata il mancato versamento integrale.

La Procura contabile contesta alla società in fallimento e al suo ex amministratore e legale rappresentante un danno di oltre sessantamila euro, quantificato al netto dei versamenti effettuati. Gli inviti a dedurre non sortiscono effetti. Il solo amministratore si costituisce in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la nullità della notifica e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità della notifica, rilevando che l’atto è stato correttamente notificato alla curatela e al fallimento; la difesa vi rinuncia in udienza. Affronta poi il profilo più delicato: la pretesa carenza di giurisdizione della Corte dei conti dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020.

Secondo la Sezione, la nuova qualifica di responsabile d’imposta non incide sull’elemento che fonda la giurisdizione contabile, cioè il maneggio di denaro pubblico. Chi incassa somme di spettanza comunale con obbligo di riversamento assume la qualifica di agente contabile. Le due figure sono distinte e non alternative, come chiarito dalla Sez. II app. n. 166/2024 e dalla Sez. II app. n. 109/2024, richiamate dal Collegio. L’omissione incide quindi sulla responsabilità contabile, non sulla giurisdizione.

Il Collegio respinge anche l’eccezione fondata sull’art. 51 della legge fallimentare. Non esiste pregiudizialità tra procedura fallimentare e giudizio di responsabilità erariale: la giurisdizione sul rapporto obbligatorio permane anche in caso di fallimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12371 del 2008 e n. 11073 del 2012.

Nel merito, la Corte qualifica il gestore persona giuridica e i suoi amministratori come agenti contabili della riscossione, tenuti al riversamento nei termini del regolamento comunale. Il mancato versamento integra danno da mancata entrata, quantificato in sessantunmilatrecento diciassette euro, importo non soddisfatto nonostante ingiunzioni, ruoli e insinuazione al passivo. La crisi aziendale e la carenza di risorse non costituiscono forza maggiore: le somme incassate erano denaro pubblico di cui la società non poteva disporre, né trattenere per sopperire a difficoltà finanziarie.

Il Collegio ravvisa infine il dolo, per la consapevolezza degli obblighi e la persistenza dell’inadempimento, ed esclude perciò il potere riduttivo. Condanna la società e il suo ex amministratore, in solido, al risarcimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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