Interdipendenza da causa di servizio richiede origine esclusiva nella patologia iniziale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 358 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, l’interdipendenza tra una patologia insorta successivamente e una malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio può essere equiparata all’aggravamento soltanto quando la nuova infermità trovi la sua unica origine nella evoluzione della patologia iniziale. L’aggravamento, invece, consiste nella diffusione o complicazione di un precedente stato morboso che mantiene la sua iniziale identificazione patologica. Quando il nuovo quadro clinico presenta eziopatogenesi differente e non correlabile, difetta il nesso di dipendenza esclusivo e diretto richiesto dalla legge, con conseguente rigetto della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già soldato di leva collocato in congedo illimitato, aveva riportato nel 1988 un trauma a un dito della mano destra, riconosciuto dipendente da causa di servizio e indennizzato in base alla tabella B allegata alla legge n. 1881/1970. Un successivo aggravamento era stato accertato con decreti ministeriali del 2019, con riconoscimento di una ulteriore indennità una tantum, mentre la sussistenza di un rapporto di interdipendenza con altra patologia era stata esclusa.
Nel 2020 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per nesso di interdipendenza, di un quadro clinico diagnosticato come deficit di forza e di prensione della mano destra, con richiesta di pensione privilegiata di tabella A, settima categoria. Il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza con decreto del 2021, e il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo anche l’espletamento di consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito la distinzione tra aggravamento e interdipendenza. Il primo concerne la diffusione o complicazione di un pregresso stato morboso che conserva la sua iniziale identificazione patologica; la seconda, invece, ricorre quando al quadro originario si affiancano ulteriori malattie. Muovendo dalla pacifica giurisprudenza, il giudice ha affermato che l’interdipendenza è equiparabile all’aggravamento solo se la malattia sopravvenuta trova la sua unica origine nell’evoluzione di quella iniziale.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il deficit di forza e di prensione della mano destra, per il mutamento della identificazione patologica, non costituisce diffusione o complicazione del pregresso trauma digitale. Il Giudice ha pertanto dato rilievo all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 122/2023, con la quale era stato richiesto un parere alla Commissione medico legale istituita presso la Sezione.
La Commissione, all’esito degli accertamenti e della visita diretta, ha riscontrato in maniera negativa i quesiti, concludendo che l’infermità del ricorrente non può essere posta in alcun rapporto di aggravamento o interdipendenza con la patologia già riconosciuta dipendente, avendo eziopatogenesi assolutamente differente e non correlabile. Il giudizio medico-legale è stato giudicato logicamente e scientificamente motivato, con obiettivo riscontro nella documentazione in atti e avvalorato dalla visita diretta.
La Corte ha inoltre valorizzato l’incidenza dell’attività lavorativa manuale svolta dal ricorrente dopo il congedo e della pregressa frattura di un dito, elementi che le osservazioni critiche della parte non hanno mai contestato. Le nuove patologie sono state ricondotte alle radicolopatie diagnosticate in sede medico-legale, verosimilmente connesse ai sovraccarichi della colonna vertebrale. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della questione e dell’espletamento dell’incombente istruttorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.