Dirigente comunque responsabile per l’inerzia sull’istanza di autorizzazione edilizia (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 23 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un ente locale che, pur essendo preposto all’ufficio competente, ometta di adottare il provvedimento richiesto dal privato e non ottemperi all’ordine di provvedere impartito dal giudice amministrativo risponde a titolo di colpa grave del danno erariale cagionato all’amministrazione. Il pregiudizio comprende sia il danno patrimoniale diretto, coincidente con i compensi corrisposti al commissario ad acta nominato per rimediare all’inerzia, sia il danno da disservizio, correlato all’aggravio organizzativo sopportato dalla struttura. La mancata protocollazione formale delle pratiche non esonera il dirigente dal dovere di diligenza, quando la riconducibilità della vicenda al suo ufficio risulti dagli atti e dalla prassi amministrativa seguita.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio il dirigente del settore pianificazione del territorio di un Comune, contestando un danno di euro 5.440,80. La vicenda traeva origine dall’inerzia dell’ente sull’istanza di autorizzazione di un intervento edilizio presentata da una società e reiterata senza esito. Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 873 del 2013, aveva accertato l’inadempimento e ordinato di provvedere, minacciando la nomina di un commissario ad acta. All’ulteriore inerzia seguiva la nomina del commissario e, con ordinanza n. 153 del 2018, la condanna del Comune al pagamento dei relativi compensi, poi saldati con mandato di pagamento del 17 dicembre 2018.
La Procura quantificava il pregiudizio in euro 4.440,80 di danno patrimoniale diretto e euro 1.000,00 di danno da disservizio, quantificato in via equitativa. Dopo l’invito a dedurre del 4 novembre 2022 e le deduzioni della convenuta, la Procura confermava la contestazione e procedeva con l’atto di citazione del 3 maggio 2023. Il rito monitorio non si perfezionava per mancata accettazione, con trattazione secondo il rito ordinario.
La Motivazione della Corte
La convenuta sosteneva di essersi occupata della pratica solo dal 30 aprile 2012, dopo che la materia era stata trasferita da altro settore. Assumeva che il termine di conclusione del procedimento, pari a 500 giorni dalla reiterazione dell’istanza, non fosse ancora scaduto al momento del ricorso al TAR, e di non aver avuto notizia né del ricorso né della sentenza contenente l’ordine di provvedere. Contestava infine il valore probatorio delle presunzioni della Procura, basate anche su un’annotazione manoscritta di autore non identificato.
Il Collegio ha respinto queste difese. L’istruttoria della Procura, fondata su acquisizioni informative, ha dimostrato che la prassi organizzativa del Comune non prevedeva una trasmissione formale con protocolli in entrata e in uscita delle pratiche. Su tale base, la mancanza di una protocollazione non vale a escludere la riconducibilità della vicenda all’ufficio della convenuta, risultando dagli atti che questa se ne occupava dal 30 aprile 2012.
Da quel coinvolgimento deriva un preciso obbligo di diligenza. La convenuta avrebbe dovuto farsi parte diligente e seguire con scrupolo la definizione della pratica, per evitare danni economici all’ente e per dare esecuzione a una richiesta rimasta a lungo inevasa. L’adempimento conseguente alla sentenza del TAR era doveroso e la vicenda amministrativa sottostante era ben nota all’ente e alla convenuta.
Su queste premesse la Corte ha ravvisato la colpa grave, ravvisando nella condotta del dirigente un’intensa negligenza, una forte trascuratezza nello svolgimento delle funzioni e un atteggiamento di grave disinteresse. Il Tribunale amministrativo aveva del resto qualificato la protratta inerzia del Comune come inadempimento colpevole.
Quanto alle voci di danno, sul danno patrimoniale diretto di euro 4.440,80 la Corte ha applicato la rivalutazione monetaria dal momento dell’esborso fino al deposito della sentenza, oltre gli interessi legali dal deposito al soddisfo. Il danno da disservizio è stato correlato all’intera vicenda di inerzia e all’aggravio organizzativo della struttura, chiamata a gestire un complesso contenzioso: la quantificazione equitativa di euro 1.000,00, già comprensiva di rivalutazione, è stata ritenuta corretta e prudenziale, con interessi legali dal deposito. La convenuta è stata pertanto condannata al pagamento complessivo di euro 5.440,80, con spese del giudizio, liquidate in applicazione estensiva dell’art. 31, comma 5, c.g.c., poste a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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