Pensionato in buona fede: irripetibile l’indebito da riliquidazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 22 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico definitivo può essere revocato o modificato dall’ente previdenziale nei soli casi tassativi previsti dall’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973 e nel termine triennale fissato dall’art. 205 d.P.R. n. 1092/1973, decorrente dalla registrazione del provvedimento. Rispettato tale termine, la riliquidazione in peius è legittima anche in caso di errore di diritto dell’Istituto. Tuttavia, l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 impedisce il recupero delle rate riscosse e non dovute, salvo accertamento di fatto doloso dell’interessato: nel silenzio del dato letterale, il principio di tutela dell’affidamento del pensionato in buona fede, elaborato dalle Sezioni Riunite, impone la declaratoria di irripetibilità dell’indebito e la restituzione delle somme già trattenute.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Marina Militare, era cessato dal servizio nell’aprile 2018 e aveva presentato domanda di pensione di inabilità, chiedendo contestualmente il cumulo dei periodi assicurativi ex legge n. 228/2012, e, poco dopo, domanda di pensione diretta di privilegio. Dopo la liquidazione provvisoria, l’INPS notificava nel marzo 2022 il provvedimento definitivo di quiescenza, riconoscendo la pensione privilegiata diretta e accreditando un credito a favore dell’interessato.
Nel febbraio 2023 l’Istituto comunicava un ricalcolo e, nel marzo 2023, con un secondo provvedimento definitivo di riliquidazione che annullava e sostituiva integralmente il precedente, conferiva al ricorrente la pensione ordinaria diretta di inabilità. Secondo l’INPS, il cumulo delle gestioni pubbliche e private non consentiva la commutazione in trattamento privilegiato. Ne derivava un indebito di importo rilevante, di cui l’Istituto chiedeva il recupero. Il pensionato proponeva ricorso alla Corte dei conti per l’annullamento degli atti e per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata già determinata nel provvedimento del 2022, con declaratoria di irripetibilità delle somme.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è parzialmente fondato. La Sezione ricostruisce la vicenda documentale e individua la disciplina applicabile negli artt. 203–206 d.P.R. n. 1092/1973, che regolano competenza, casi e termini della revoca o modifica del trattamento definitivo di quiescenza.
Quanto alla legittimità dell’autotutela, il Giudice rileva che il trattamento rivestiva carattere di definitività e poteva essere modificato solo per i motivi dell’art. 204. Il secondo provvedimento è stato emanato nel 2023, entro il termine triennale dell’art. 205, decorrente dalla registrazione del provvedimento del 2022: non ricorre dunque alcuna decadenza. Irrilevante, in questa prospettiva, è la qualificazione dell’errore dell’ente come di fatto o di diritto: la giurisprudenza costituzionale richiamata — in particolare le pronunce n. 208/2014 e n. 148/2017 — ha escluso che l’errore di diritto possa fondare la revoca oltre i casi di legge, e non consente letture estensive.
La questione decisiva si sposta sul piano delle conseguenze economiche. L’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 esclude il recupero delle rate percepite e non dovute, salvo il dolo dell’interessato. Nel caso concreto il fatto doloso è escluso. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 7/2007 e la successiva n. 2/2012, il Giudice adotta una lettura costituzionalmente orientata della disciplina e riconosce tutela al legittimo affidamento del pensionato in buona fede, che si consolida nel tempo.
Ne consegue che, pur essendo doverosa la modifica del trattamento definitivo, la sua ricaduta in termini di indebito non può tradursi in recupero: le somme richieste sono irripetibili e il ricorrente ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, con gli interessi dalla domanda giudiziale, secondo SS.RR. n. 33/QM/2017. Le spese sono compensate per intero.
Nota della Redazione
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