Decadenza parziale e conferma della IV categoria tabellare nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 110 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, la decadenza quinquennale di cui all’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 decorre, per le infermità insorte dopo la cessazione dal servizio, dalla manifestazione della malattia, come dichiarato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 323/2008; la constatazione, ancorché negativa, della dipendenza da causa di servizio effettuata da organi medico-legali pubblici deve intervenire entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto per evitare la decadenza, secondo l’interpretazione delle Sezioni riunite n. 8/2001/QM. La decadenza triennale per l’azione giudiziaria di cui all’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970 decorre dalla comunicazione della decisione amministrativa di rigetto. L’aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti richiede l’accertamento definitivo della dipendenza, ma la decadenza non opera se la manifestazione dell’aggravamento è successiva al decorso del termine.
Il Fatto
Un ex appartenente alle Forze armate, congedato nel 2004, aveva già ottenuto il riconoscimento di alcune patologie dipendenti da causa di servizio e la pensione privilegiata di 6° categoria. Nel 2014 e nel 2019 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza di nuove patologie — coxartrosi, gonartrosi e fibrillazione atriale — nonché l’aggravamento delle infermità già riconosciute. L’Inps aveva contestato la decadenza dalla domanda ai sensi dell’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 e la prescrizione dei ratei, ma la sentenza di primo grado, n. 167/2022, aveva accolto il ricorso e riconosciuto la pensione in 4° categoria. La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 117/2025, aveva annullato la decisione per omessa pronuncia sulle eccezioni, rinviando al giudice di prime cure, in diversa composizione, per il riesame del merito e delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps in riassunzione, sia perché proveniente dalla parte ricorrente, sia perché già respinta con sentenza passata in giudicato. Ha, inoltre, ritenuto tardiva la costituzione del Ministero della difesa, avvenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 156 codice della giustizia contabile, con conseguente decadenza dalle eccezioni in senso stretto e dall’obbligo di leale collaborazione processuale.
Nel merito, la Corte ha distinto le posizioni delle singole patologie. Per la coxartrosi, la gonartrosi e la fibrillazione atriale, l’accertamento negativo della dipendenza da causa di servizio era intervenuto oltre il quinquennio dalla cessazione del rapporto, ma la domanda giudiziale era stata proposta oltre il termine triennale di decadenza di cui all’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970 dalla comunicazione della decisione amministrativa. Per tali infermità è stata quindi dichiarata la decadenza; la stessa, tuttavia, non ha inciso sulla determinazione della categoria tabellare, poiché la consulenza tecnica ne aveva comunque escluso la dipendenza.
Per l’aggravamento della patologia osteoscheletrica, invece, la domanda del 2020 non è stata ritenuta tardiva, in quanto la manifestazione dell’aggravamento risaliva alla documentazione medica del 2020, facendo decorrere da tale data il termine quinquennale. Altrettanto vale per la patologia respiratoria, la cui prima insorgenza è stata individuata tra il 2019 e il 2022, ampiamente entro il termine dalla manifestazione. Il Giudice ha pertanto confermato il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ascrivibile alla 4° categoria tabellare, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio.
Quanto agli arretrati, la Corte ha accolto parzialmente l’eccezione di prescrizione, riconoscendo il diritto solo nel quinquennio antecedente il 17 febbraio 2020, data della domanda di aggravamento. Le eventuali somme già erogate in esecuzione della precedente sentenza per ratei successivi a tale quinquennio dovranno essere recuperate, con interessi legali dalla data di corresponsione. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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