Ricalcolo pensione con aliquota 44% cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 90 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’attribuzione, alla parte retributiva della pensione, dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata nel corso del giudizio determina la cessata materia del contendere. La satisfazione della pretesa in pendenza di lite consuma l’interesse ad agire e impone la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese di lite sono compensate, non sussistendo i presupposti per la loro liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico erogatogli, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS si è costituito deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. L’ente previdenziale ha rappresentato di avere emanato la circolare n. 44 del 23.03.2022, con la quale ha impartito alle sedi territoriali l’indicazione di procedere al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% per gli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022, e di avere già riliquidato il trattamento del ricorrente con determinazione del 20.10.2022, con applicazione della medesima aliquota. Da qui la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha replicato con memoria integrativa e, all’esito, ha chiesto la decisione allo stato degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in composizione monocratica, ha preso atto che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata liquidata. Su questa sola circostanza di fatto — il soddisfacimento della pretesa nel corso del processo — la Corte ha fondato la declaratoria di cessata materia del contendere.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il giudice non esamina il merito della domanda e non verifica la fondatezza dell’aliquota invocata dal ricorrente. La decisione si arresta sul piano dell’interesse ad agire: la riliquidazione intervenuta in pendenza di lite ha reso priva di utilità la pronuncia richiesta, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, la Corte le ha compensate e ha dichiarato nulla da porsi a carico delle parti per le spese di giudizio. La scelta si spiega con la natura stessa della definizione: non una soccombenza accertata, ma una sopravvenienza che ha consumato l’oggetto del contendere.

Il dispositivo usa la formula dell'”estinzione del giudizio” per cessata materia del contendere, sovrapponendo i due schemi. Sul piano degli effetti pratici la pronuncia chiude il processo senza esame del merito e senza condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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