Discarico dei crediti non riscossi e diligenza del concessionario privato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 59 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico, il giudice non annulla l’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente creditore al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. La sospensione condizionale del discarico per ragionevole affidamento sulla normativa derogatoria non esonera il concessionario privato dal provare la propria diligenza nella riscossione. Il diniego è legittimo quando l’attività di recupero si rivela disordinata, episodica e frazionata, e non risulta alcun atto interruttivo idoneo a impedire la prescrizione del credito.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su centoquarantadue partite creditizie affidate a una società concessionaria della riscossione, contestando la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ricevute, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. Nel maggio 2017 la società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i dinieghi, eccependo vizi procedimentali e contestando il potere stesso del Comune di svolgere i controlli, in forza della normativa derogatoria richiamata.

Il contenzioso ha conosciuto un duplice intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi ha escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria ai rapporti in esame, riguardanti un concessionario di natura privata, richiamando la normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019, che intendeva estendere retroattivamente quella disciplina ai concessionari privati. Riassunti i giudizi, la Sezione decideva nel merito il ricorso relativo alla specifica partita del debitore in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio: l’azione promossa ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è demolitoria, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente al rimborso delle quote inesigibili. Eventuali vizi amministrativi rilevano solo in quanto incidano su questo diritto.

La Sezione ribadisce che, per i rapporti tra il Comune e la società, vale la disciplina ordinaria: è infondata la tesi di un termine ancora pendente per la dichiarazione di inesigibilità. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento sull’erronea convinzione di applicare la normativa derogatoria, il concessionario non è inadempiente per la sola omissione della comunicazione nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Occorre verificare i presupposti sostanziali del discarico.

Il Collegio richiama la sentenza n. 51/2019 della Corte costituzionale, ove si afferma che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile è elemento indefettibile di una corretta gestione del bilancio, inteso come bene pubblico, e che lunghe dilazioni sono incompatibili con la sua fisiologica dinamica.

Su questa base si valuta la diligenza del concessionario. La documentazione prodotta mostra verifiche patrimoniali risalenti al 2014, un pignoramento infruttuoso e un preavviso di fermo amministrativo del 2016, cui nulla è seguito. L’attività, in oltre un decennio, si è limitata alla notifica delle cartelle e a un’esecuzione non incisiva. Il Comune ha rilevato la prescrizione del credito, non risultando alcun atto interruttivo nei termini. Il Collegio ritiene quindi sussistenti i presupposti del diniego di discarico ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.

Nessun recupero parziale risulta compiuto, né vi sono state interlocuzioni documentate con l’ente. Il concessionario non ha provato la possibilità di una prosecuzione utile della riscossione. La sopravvenuta rottamazione dei crediti ex art. 4, d.l. n. 119/2018 è irrilevante, perché a quella data l’esito positivo era già gravemente pregiudicato. Il ricorso è respinto e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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