Improcedibile il giudizio di conto per difetto del debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 157 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando l’agente contabile non sia titolare di un debito di custodia in senso tecnico sui beni oggetto di rendicontazione. La qualificazione del rapporto non dipende dal modello utilizzato, ma dalla natura dei beni e dalla funzione svolta: chi detiene beni in uso continuativo nell’ufficio di pertinenza, iscritti come immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, è gravato di un mero debito di vigilanza. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti, con declaratoria di improcedibilità e nessuna pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, relativo a un conto giudiziale presentato da un’agente contabile, consegnataria di beni mobili in servizio presso un ente locale, per l’esercizio finanziario 2016.
Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto depositato non poteva essere qualificato come conto giudiziale, perché privo dei requisiti minimi idonei a individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi: il conto non riguardava beni per i quali sussistesse un debito di custodia, bensì beni costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente. Sono state segnalate anche irregolarità formali, tra cui l’assenza del visto di regolarità, la mancanza dell’atto di nomina, il mancato rispetto dei termini di deposito e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. La questione di ammissibilità è stata rimessa preliminarmente al Collegio. L’agente contabile, con memoria, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, e il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra la figura del consegnatario con debito di custodia e quella del consegnatario con debito di vigilanza. Si tratta di figure che comportano obblighi differenti quanto alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti coinvolti, come già affermato dai precedenti della stessa Sezione, richiamati in via esemplificativa (sentenze nn. 92/96 del 2024).
Il punto decisivo è verificare se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione — ipotesi in cui sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale — oppure se fosse mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, con conseguente configurazione di un obbligo di sola vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
Il modello utilizzato, conforme al modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, e la sua completezza formale non bastano a fondare l’obbligo. La Corte rileva che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, ma beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente. La natura dei beni — in uso continuativo nell’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti — conferma la sussistenza del solo obbligo di vigilanza.
Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio di conto, per carenza dei presupposti normativamente previsti per la resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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