Ottemperanza: la compensazione estranea al giudicato non è eseguibile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 228 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice contabile accerta esclusivamente la conformità dell’attività amministrativa al contenuto del giudicato, senza poter estendere il proprio esame a questioni estranee al decisum. L’esecuzione è completa quando l’amministrazione abbia integralmente restituito le somme oggetto della condanna. Non può essere oggetto di ottemperanza la legittimità della compensazione operata dall’ente previdenziale tra arretrati di pensione privilegiata e somme recuperate a titolo di indebito, qualora tale compensazione non sia stata scrutinata nella sentenza divenuta definitiva. Il ricorso per ottemperanza che investa profili non coperti dal giudicato è, pertanto, infondato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, aveva ottenuto dalla Corte dei Conti, con sentenza n. 137/2020, l’annullamento del debito e la restituzione delle somme ritenute dall’INPS a titolo di conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Istituto, così il pensionato proponeva ricorso per ottemperanza.

Il ricorrente sosteneva che il rimborso parziale ricevuto non esauriva l’esecuzione, perché la somma residua era stata compensata dall’INPS con gli arretrati di pensione privilegiata. Chiedeva quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi di mora e delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico delle pensioni ha respinto il ricorso. La decisione muove dalla delimitazione del perimetro del giudizio di ottemperanza: esso è funzionale a garantire l’attuazione del comando contenuto nel giudicato, non a ridefinire i rapporti tra le parti.

L’INPS aveva documentato che le somme trattenute a titolo di indebito erano state tutte già restituite al ricorrente, e tale documentazione non è stata contestata dall’attore. Su questo punto, dunque, l’esecuzione deve ritenersi esaurita.

La questione residua riguardava la legittimità o meno della compensazione operata dall’Istituto con riguardo alle somme dovute a titolo di pensione privilegiata. Il Giudice ha però rilevato che tale compensazione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non era stata oggetto della sentenza n. 137/2020.

Ne consegue che il profilo non può essere esaminato in sede di ottemperanza. Il giudice dell’esecuzione non può pronunciarsi su questioni che il giudicato non ha deciso, pena lo sconfinamento dal proprio perimetro cognitivo.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *