Giurisdizione pensionistica esclusa per i dipendenti INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 28 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica non si estende a tutte le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, ma soltanto a quelle gravanti, in tutto o in parte, sul bilancio dello Stato. Il discrimine rispetto alla giurisdizione del giudice ordinario non risiede nella natura pubblica o privata dell’ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che il trattamento sia a carico dello Stato ovvero che una specifica disposizione di legge attribuisca la cognizione alla Corte dei conti. Poiché la gestione previdenziale dei dipendenti dell’INPS fa capo a un apposito fondo creato dall’Istituto e non grava sul bilancio statale, le relative controversie appartengono al giudice ordinario.

Il Fatto

Due lavoratrici in quiescenza, già dipendenti dell’INPS, hanno chiesto la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento per effetto della maggiorazione della voce R.I.A. nel montante contributivo, conseguente al raggiungimento dell’anzianità di servizio dopo il 31 dicembre 1990, come disposto dal d.P.R. n. 44/1990 e interpretato dalla Corte costituzionale n. 4 dell’11 febbraio 2024. Le ricorrenti hanno rappresentato di aver maturato, nel periodo tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, i requisiti sostanziali previsti e di aver presentato la relativa domanda amministrativa, rimasta senza esito.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per essere competente il Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro, e la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al quinquennio rispetto alla notifica della domanda amministrativa. Nel merito ha sostenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale non produce effetti immediati sui trattamenti previdenziali, richiedendosi la certificazione delle nuove voci retributive da parte dell’amministrazione datoriale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. La decisione si fonda su un orientamento consolidato del Giudice contabile, richiamato in più pronunce della Sezione II d’Appello, della Sezione Sardegna, della Sezione Sicilia e della Sezione Calabria, confermato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 4854/2021.

Da tale indirizzo deriva che la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti non abbraccia l’intero universo delle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti, ma soltanto quelle che gravano, totalmente o anche parzialmente, sul bilancio dello Stato. Il criterio distintivo non va quindi ricercato nella natura dell’ente di provenienza del pensionato.

La Corte ha precisato che il discrimine tra le due giurisdizioni risiede nella circostanza che il trattamento sia a carico dello Stato, oppure che una specifica disposizione di legge attribuisca espressamente la cognizione delle controversie alla Corte dei conti. In assenza di tali condizioni, la competenza appartiene al giudice ordinario.

Applicando il principio al caso concreto, il Giudice Unico ha rilevato che la gestione previdenziale dei dipendenti INPS fa capo ad un apposito fondo creato dall’Istituto e non grava sul bilancio dello Stato. Ne consegue che la giurisdizione sulla controversia spetta al Giudice Ordinario, restando assorbite le ulteriori eccezioni e difese nel merito.

La Corte ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, ravvisando giusti motivi nella particolarità della vicenda e nel contrasto interpretativo sottostante. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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