Concessionario di riscossione, diniego di discarico e perdita del beneficio dell’ottavo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 55 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., il sindacato del giudice contabile non è demolitorio dell’atto amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente creditore al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999; i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. La legittimità del diniego di discarico va valutata in concreto, accertando se l’inesigibilità sia imputabile al concessionario che non ha adempiuto con diligenza. L’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause e prescrizione dei crediti, integra i presupposti della perdita del diritto al discarico ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. In caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non a un ottavo, restando il beneficio della riduzione condizionato alla definizione agevolata entro il termine di novanta giorni.
Il Fatto
Una società concessionaria della riscossione dei crediti di un ente locale, subentrata per cessione di ramo d’azienda a un precedente concessionario nazionale, impugnava davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti numerosi provvedimenti con cui il Comune aveva rigettato il discarico di partite affidate e non riscosse.
Il contenzioso ha attraversato una complessa vicenda processuale, con duplice intervento della Corte costituzionale e sospensione dei giudizi. La società, con successive memorie, contestava la decadenza dell’ente dal potere di contestazione, l’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. n. 112/1999 ai carichi successivi alla scissione, l’illegittimità del diniego per le poste medio tempore riscosse e la rilevanza della sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti quale factum principis. Il Comune deduceva l’inammissibilità delle nuove memorie per mutatio libelli e l’infondatezza del ricorso; il Pubblico Ministero concludeva per l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la precedente pronuncia della medesima Sezione, che ha definito le questioni preliminari. Muovendo dalla natura del giudizio contabile, la Corte ribadisce che l’azione non è demolitoria dell’atto, ma accerta il diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili; i vizi amministrativi rilevano solo nella misura in cui incidono sul diritto al rimborso.
Le pronunce della Corte costituzionale hanno chiarito che ai rapporti dedotti in giudizio si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, restando estranee le norme derogatorie della legge finanziaria per il 2015. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la società non può dirsi inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini, occorrendo verificare i presupposti sostanziali.
Il Collegio afferma che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire la riscossione; vanno quindi valutati l’esito dell’attività successiva e le somme riscosse, con rideterminazione della sanzione. La Corte respinge l’eccezione di decadenza, osservando che l’avverbio “immediatamente” non pone un termine certo con valenza decadenziale, e che il concessionario subentra nei rapporti attivi e passivi del precedente, assumendone le responsabilità.
Nel merito, la documentazione evidenzia una attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali tardive, atti esecutivi non tempestivi e omissione degli atti interruttivi della prescrizione, con perdita definitiva dei crediti. Per alcune annualità la notifica della cartella è avvenuta oltre il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), ulteriore autonoma causa di perdita del discarico. Non risulta alcun recupero, neppure parziale, né interlocuzione formale con il Comune.
La sopravvenuta rottamazione dei crediti resta irrilevante, essendo già gravemente pregiudicata la possibilità di esito positivo della riscossione. Quanto al quantum, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è prevista solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è respinto con conferma del provvedimento impugnato e spese compensate.
Nota della Redazione
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