Accoglienza migranti in strutture inidonee: danno erariale da penali non applicate (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 60 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un servizio di accoglienza per richiedenti protezione internazionale affidato da una Prefettura risponde a titolo di dolo quando attesta, nella presentazione dell’offerta, requisiti strutturali, igienico-sanitari e antincendio inesistenti, ed eroga la prestazione in locali inidonei e in condizioni di sovraffollamento. La giurisdizione contabile sussiste anche quando il rapporto si fonda su base contrattuale, ove il soggetto privato, inserito nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione, divenga compartecipe dell’attività pubblica tramite un rapporto di servizio funzionale. Il danno erariale, non provato nel suo preciso ammontare, è quantificabile in via equitativa nella misura delle penali convenzionali che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare. I dirigenti responsabili dell’esecuzione del contratto rispondono per colpa grave; ne è esente il dirigente finanziario che abbia liquidato sulla base della regolarità attestata dal dirigente competente. Nel concorso di persone la condanna è parziaria, salvo il vincolo solidale per le condotte dolose.
Il Fatto
La vicenda origina dalla segnalazione di un organismo di polizia tributaria che ha interessato il presidente di un’Azienda pubblica di servizi alla persona, titolare della gestione di un servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso due strutture residenziali. La Procura regionale ha contestato al gestore e al suo rappresentante di aver attestato, in sede di offerta, il possesso di requisiti tecnico-organizzativi, edilizi, igienico-sanitari e antincendio in realtà mancanti, di aver erogato il servizio in locali inidonei e di aver ospitato un numero di persone superiore alla capienza delle strutture e ai tetti convenzionali.
Il giudizio coinvolge anche tre dirigenti della Prefettura, chiamati a titolo di colpa grave: due per aver attestato la regolarità delle prestazioni omettendo il monitoraggio sull’esecuzione, uno per aver sottoscritto i provvedimenti di liquidazione senza rilevare il superamento dei tetti. Il danno, quantificato in via equitativa in euro 575.465,39, è stimato applicando una riduzione del venti per cento per le carenze strutturali e un’ulteriore riduzione del venti per cento per i periodi di sovraffollamento. Le difese hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione per incertezza sulla quantificazione, la prescrizione e l’inconfigurabilità del dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il rapporto tra la Prefettura e il gestore, pur instaurato su base contrattuale, ha rilievo pubblicistico: la seconda, inserita nell’apparato organizzativo della prima, è divenuta compartecipe dell’attività di accoglienza, con radicamento della giurisdizione contabile sul rapporto di servizio di tipo funzionale. Irrilevante che il danno sia emerso in fase esecutiva, poiché l’illecito si configura già nella fase costitutiva del rapporto, fondata su una rappresentazione non veritiera delle caratteristiche degli immobili.
È respinta anche la richiesta di sospensione necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c.: il giudizio penale, pur vertendo sugli stessi fatti materiali, non è pregiudiziale in senso tecnico, essendo autonomo il giudizio contabile quanto a oggetto della condotta e a valenza dell’elemento soggettivo. Parimenti indipendente è il giudizio civile sulla risoluzione del rapporto e sulle penali.
Quanto alla prescrizione, la Corte nega il doloso occultamento prospettato dalla Procura: le criticità erano attestate nei verbali degli organismi di vigilanza, noti all’Amministrazione, che quindi non poteva invocare l’ignoranza del danno. Il termine quinquennale ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 decorre da ciascun pagamento. Rispetto alla struttura inserita più tardi nessuna prescrizione si è verificata; rispetto all’altra, in forza dell’art. 1310 c.c., l’interruzione opera dal primo invito notificato al coobbligato in solido, con esclusione delle liquidazioni anteriori.
Nel merito, la condotta del gestore e del suo rappresentante è qualificata dolosa, per la piena consapevolezza di offrire servizi gravemente carenti. Non rileva la disciplina sopravvenuta recata dall’art. 21, d.l. n. 76/2020, avente carattere sostanziale e inapplicabile a vicende anteriori. Il rappresentante risponde in proprio delle decisioni dell’Azienda, senza che la compartecipazione di altri soggetti incida sul quantum, trattandosi di responsabilità dolosa, sottratta al principio di parziarietà.
Rispondono per colpa grave le dirigenti responsabili dell’esecuzione, per l’omesso o superficiale monitoraggio e per non aver contestato l’inadeguatezza della prestazione, attestando la regolarità dei pagamenti. È invece esclusa la responsabilità del dirigente finanziario: la verifica della regolare esecuzione atteneva a una fase procedimentale precedente, rimessa al dirigente competente, sicché egli poteva fare affidamento sull’attestazione altrui. Il danno è quantificato equitativamente nella misura delle penali convenzionali del dieci per cento, pari a euro 160.144,00, con condanna solidale del gestore e del rappresentante e condanne parziarie sussidiarie delle due dirigenti.
Nota della Redazione
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