Richiesta di parere alla Corte dei conti solo dall’organo di vertice (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 91 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione esterna spetta tassativamente agli enti indicati dalla norma, che la esercitano tramite i rispettivi legali rappresentanti pro tempore. La legittimazione interna richiede che la richiesta sia sottoscritta dall’organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente, e non da un dirigente apicale. La richiesta firmata dal solo dirigente è pertanto inammissibile, senza che occorra esaminare l’ammissibilità oggettiva e il merito del quesito.

Il Fatto

Il Dirigente del Settore Ambiente di una Provincia sottopone alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda l’utilizzo degli oneri istruttori, percepiti in relazione all’attività prevista dall’art. 12, comma 4, lett. e), L.R. Puglia n. 26/2022, per finanziare il costo del personale assegnato a tali funzioni. L’ente chiede inoltre se possa adottare un regolamento interno per ripartire una quota degli oneri istruttori, anche a titolo di incentivazione economica, tra il personale coinvolto.

La richiesta è acquisita al protocollo della Sezione e assegnata alla camera di consiglio. La Sezione non entra nel merito e si pronuncia sull’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro della funzione consultiva richiamando gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite. L’accesso alla funzione è subordinato a un doppio filtro: il profilo soggettivo, che attiene alla legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti, e il profilo oggettivo, che attiene all’attinenza alla materia della contabilità pubblica, alla generalità e astrattezza del quesito e all’assenza di interferenze con altre funzioni o giudizi pendenti.

Sul piano soggettivo la Corte distingue due limiti. La legittimazione soggettiva esterna è prevista espressamente dalla legge, che intestala alle Regioni, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con richieste formulate di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito. L’elencazione è tassativa, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie. La legittimazione soggettiva interna concerne invece il potere di rappresentanza di chi agisce in nome e per conto dell’ente.

Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2020/QMIG, la Sezione sottolinea che la funzione consultiva non può risolversi in un servizio di consulenza amministrativa generale a favore di soggetti interni al sistema delle autonomie, né in consulenza specifica su singoli atti a favore degli apparati burocratici. Ne consegue l’ammissibilità delle sole richieste provenienti dall’organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell’ente.

Nel caso concreto la richiesta è sottoscritta dal Dirigente del Settore Ambiente e non dal Presidente della Provincia, organo di vertice politico e rappresentante legale dell’ente ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La Sezione dichiara quindi la richiesta inammissibile sotto il profilo soggettivo per carenza di legittimazione interna. Tale rilievo assorbe ogni ulteriore esame sull’ammissibilità oggettiva e sul merito del quesito. La deliberazione è trasmessa all’Amministrazione interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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