Responsabilità erariale dei dirigenti e assunzioni illegittime nella P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 62 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertata illegittimità di contratti di assunzione stipulati da una pubblica amministrazione, fatta valere in sede civile dal lavoratore e sfociata in una condanna risarcitoria dell’ente, non integra di per sé la responsabilità amministrativa dei dirigenti che li hanno sottoscritti. Occorre infatti accertare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che non può essere desunto automaticamente dall’illegittimità dell’atto. La condotta del dirigente va valutata ex ante, avuto riguardo al quadro normativo, interpretativo e organizzativo nel quale si è inserita e alle finalità perseguite dall’ente. Il giudice contabile non è vincolato all’accertamento compiuto dal giudice civile in ordine alla natura del rapporto di lavoro. Esclusa la colpa grave, la domanda di condanna va respinta e le spese di lite poste a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Due dirigenti di una Provincia vengono chiamati in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per rispondere del danno indiretto subito dall’ente. La vicenda trae origine da una condanna risarcitoria riportata dall’amministrazione nei confronti di un ex dipendente: i giudici del lavoro avevano ritenuto illegittimi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e il successivo contratto a tempo determinato che avevano legato il lavoratore all’ente per circa un decennio.

Il pregiudizio economico, quantificato in oltre dodicimila euro e ripartito tra i due dirigenti in proporzione alla durata dei contratti, era stato contestato a titolo di dolo e, in via subordinata, di colpa grave. Entrambi i convenuti si costituivano, contestando l’antigiuridicità della condotta, la sussistenza dell’elemento soggettivo e il danno, invocando in subordine il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per mancata confutazione delle deduzioni difensive, rilevando che la Procura erariale non è tenuta a replicare puntualmente alle controdeduzioni presentate in risposta all’invito a dedurre, non potendo trovare spazio, in quella fase, un contraddittorio anticipato (viene richiamata la Sez. Toscana, sent. n. 163/2020). L’atto, nel caso concreto, aveva comunque indicato gli elementi a fondamento dell’addebito.

Sul merito, il Collegio ricorda che l’illegittimità dell’atto amministrativo non coincide necessariamente con la sua illiceità, valendo la prima come mero indice sintomatico della seconda (viene citata la Sez. Piemonte, sent. n. 247/2021). La responsabilità amministrativa richiede quindi l’accertamento non solo dell’illegittimità del provvedimento dannoso, ma anche dello stato soggettivo della colpa grave o del dolo.

Quanto alla collaboratrice, l’assunzione si inseriva nel Programma operativo regionale per gli anni 2000-2006, in attuazione di atti deliberativi degli organi di indirizzo che ne facevano espresso riferimento. La Corte ritiene che, in tale contesto, l’assunzione poteva ragionevolmente configurarsi come relativa a esigenze limitate nel tempo e non a un fabbisogno ordinario dell’ente. Assume rilievo, sul piano dell’affidamento, il fatto che la natura subordinata della prestazione era stata inizialmente negata dal giudice del lavoro.

Quanto al secondo dirigente, il contratto a tempo determinato si collocava nella disciplina speciale di stabilizzazione del personale precario, attuata con propri atti deliberativi dalla Provincia. Il Collegio valorizza i chiarimenti interpretativi intervenuti, segnatamente il parere del MEF – Ragioneria generale dello Stato n. 39038/2008 e la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2008, che avevano escluso l’applicazione della disciplina ordinaria per i rapporti a tempo determinato funzionali alla stabilizzazione, oltre alle oggettive difficoltà interpretative riconosciute anche dalla giurisprudenza contabile (Sez. prima d’appello, sent. n. 200/2023).

Da ciò l’esclusione della colpa grave per entrambi: non configurano né negligenza grave né disinteresse per le funzioni la stipula dei contratti nel quadro presupposto e delle finalità perseguite. La Corte precisa infine che tale esito non contrasta con la sentenza del giudice del lavoro, che non conteneva alcun accertamento sull’illiceità e sulla caratterizzazione soggettiva delle condotte. Ne consegue la liquidazione delle spese di lite a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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