Controlli interni degli enti locali: sistema soddisfacente ma organismi partecipati inadeguati (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 251 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 148 TUEL non si esaurisce nella verifica dei dati finanziari, ma investe l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni dell’ente locale. La valutazione di complessiva soddisfacenza del sistema può coesistere con il rilievo di criticità settoriali, purché queste siano specificamente individuate e motivate. L’assenza di una struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, prevista dall’art. 147-quater, comma 1, TUEL, integra una criticità di grado alto che il giudice contabile è tenuto a segnalare all’ente, anche quando la situazione partecipativa non risulti di per sé problematica. Il sindacato della Sezione di controllo resta distinto dalla giurisdizione contabile e non si traduce in un ordine di adeguamento, ma in una segnalazione funzionale all’attivazione dei rimedi correttivi interni.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti ha esaminato i referti annuali che il Comune di Alcamo ha trasmesso, ai sensi dell’art. 148 TUEL, in ordine al funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023. I referti sono stati inviati in date diverse nel corso del quadriennio, secondo le linee guida della Sezione delle autonomie via via applicabili.
Il magistrato istruttore ha analizzato la documentazione, formulando osservazioni per ciascuna delle forme di controllo scrutinate. La Sezione ha quindi esaminato gli esiti del controllo nella camera di consiglio, pronunciandosi con deliberazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 148, comma 1, TUEL attribuisce alle Sezioni regionali il controllo annuale sul funzionamento dei controlli interni, in funzione del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il comma 4 prevede che, in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, le Sezioni giurisdizionali possano irrogare agli amministratori sanzioni pecuniarie. Il controllo in esame, sottolinea la Corte, costituisce un nuovo strumento di valutazione dedicato in particolare al sistema dei controlli interni, con finalità individuate dalla Sezione delle autonomie: verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento, coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi, osservanza dei vincoli normativi e consolidamento con gli organismi partecipati.
Passando al caso concreto, la Corte rileva che il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni già nel 2017, modificandolo negli anni successivi e pubblicandolo sul sito istituzionale. Il rapporto tra report programmati e report effettivamente prodotti risulta solo parzialmente soddisfacente: in particolare, il controllo sugli organismi partecipati non ha prodotto alcun report per il 2020, 2021 e 2022, e solo uno nel 2023. Per tale forma di controllo permane, in tutti e quattro gli anni, un grado di criticità alto.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’art. 147-bis TUEL configura una forma di autotutela e di auditing interno sulle determinazioni di spesa. La Corte rileva un sistema adeguato, con un congruo numero di atti controllati, ma un lieve calo nel 2023 rispetto alla previsione regolamentare che impone il controllo di almeno il 10% di ciascuna categoria di atti. Sono complessivamente soddisfacenti gli esiti del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli equilibri finanziari, del controllo sulla qualità dei servizi, nonché delle appendici dedicate all’emergenza sanitaria, al lavoro agile e al PNRR e PIAO.
Il punto critico è il controllo sugli organismi partecipati. La Corte dà atto che la situazione partecipativa non è particolarmente problematica, ma rileva che l’ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL, svolgendo il controllo direttamente dal servizio finanziario. La Sezione ritiene opportuna l’individuazione di una specifica unità, incardinata nel servizio comunale, addetta a tale tipologia di controllo. Il giudizio complessivo sul sistema dei controlli interni resta comunque soddisfacente, salvo il rilievo settoriale sugli organismi partecipati.
Nota della Redazione
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