Nessuna responsabilità contabile per assunzioni illegittime di personale precario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 97 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di ente locale che sottoscrive contratti di lavoro in esecuzione di una disciplina speciale e derogatoria, volta alla stabilizzazione del personale precario, non è responsabile del danno erariale per le illegittimità accertate dal giudice del lavoro. La valutazione della colpa grave e della antigiuridicità deve essere condotta ex ante, avuto riguardo al quadro normativo e ai chiarimenti interpretativi disponibili al momento della decisione. Il successivo accertamento civilistico della natura subordinata del rapporto o dell’assenza delle ragioni giustificatrici del termine non integra, di per sé, l’elemento soggettivo richiesto ai fini della responsabilità amministrativo-contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due dirigenti della Provincia di Pescara chiedendo la condanna al pagamento complessivo di € 16.860,00, in favore dell’Amministrazione provinciale. Il danno sarebbe derivato dalla condanna risarcitoria subìta dall’Ente in sede civile, a seguito del riconoscimento dell’illegittimità dei contratti stipulati con un’ex dipendente.
Secondo l’attore pubblico, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, poi convertiti in un contratto a tempo determinato, erano stati stipulati in violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001, con conseguente aggravio ingiustificato di spese pubbliche. I convenuti hanno eccepito l’insussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo, invocando la disciplina speciale di stabilizzazione del precariato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la domanda per mancanza di antigiuridicità delle condotte. L’illegittimità del termine apposta al contratto, affermata dal giudice del lavoro ai soli fini risarcitori, non è dirimente: occorre una valutazione più ampia del contesto normativo, organizzativo e operativo in cui si è collocata l’azione amministrativa.
Per quanto riguarda il primo dirigente, l’assunzione si inseriva nel Progetto Straordinario di LSU, volto al recupero dei lavoratori licenziati dalla Regione Abruzzo e al loro successivo inserimento stabile. Il ricorso a contratti di collaborazione era espressamente consentito dalla disciplina speciale per i lavoratori socialmente utili, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2000. L’assunzione poteva quindi ragionevolmente configurarsi come relativa a esigenze limitate nel tempo, non a un fabbisogno ordinario dell’Ente.
Quanto al secondo dirigente, il contratto a tempo determinato era stato stipulato in esecuzione della disciplina speciale di cui all’art. 1, comma 560, legge n. 296/2006 e all’art. 3, commi 94 e 95, legge n. 244/2007, che consentiva di assumere a termine il personale già utilizzato con contratti di collaborazione, previa procedura selettiva, in vista della stabilizzazione. Il Collegio richiama il parere del Mef e la circolare della Funzione pubblica, che escludevano dall’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 i rapporti a termine stipulati in funzione della stabilizzazione.
La Corte sottolinea che la valutazione della ragionevolezza delle scelte deve svolgersi ex ante, tenendo conto degli elementi conoscitivi disponibili quando la decisione è adottata. La complessità e le difficoltà interpretative del quadro normativo, peraltro riconosciute dalla giurisprudenza contabile, escludono la colpa grave. Restano assorbite le ulteriori eccezioni e le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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