Partecipazione a società in house e controllo analogo congiunto (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 9 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale è soggetto al controllo della competente Sezione regionale della Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai parametri di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico. Il vaglio concerne la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo, e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La funzione, pur formalmente consultiva, sostanzia un controllo: l’ente che intenda discostarsi da un parere negativo deve motivare analiticamente le ragioni e darne pubblicità sul sito istituzionale. La verifica del controllo analogo congiunto non può essere meramente cartolare, dovendo accertare l’effettiva incidenza dei soci sulle decisioni fondamentali della società in house.

Il Fatto

Un Comune ha deliberato l’acquisto di una partecipazione rappresentata da una sola azione del valore nominale di 1.000,00 euro nella società consortile Lepida S.c.p.A., soggetto in house degli enti pubblici del territorio regionale operante nel settore della Società dell’Informazione.

L’ente ha trasmesso l’atto alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del T.U.S.P., unitamente al questionario approvato dalla Sezione. Una precedente istanza era stata dichiarata inammissibile, sotto il profilo oggettivo, per mancato assolvimento dell’onere motivazionale. La Sezione ha richiesto integrazioni istruttorie, acquisite dall’ente prima della pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla novella dell’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 ad opera della legge n. 118/2022. Il controllo si articola su cinque parametri: necessità della partecipazione, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

In punto di competenza, la Sezione richiama l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, confermando la propria competenza per gli atti degli enti locali. Sul piano dell’ammissibilità soggettiva, l’acquisto risulta approvato dal Consiglio comunale, in linea con l’art. 7, comma 1, lett. c), T.U.S.P. Quanto all’ammissibilità oggettiva, la sottoscrizione comporta l’acquisizione della posizione di socio, rientrando nel perimetro dell’art. 5, comma 1.

Nel merito, la Sezione verifica il rispetto del vincolo tipologico, trattandosi di società consortile per azioni, e dei vincoli finalistici di scopo e di attività. Passando alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il Collegio esamina i piani industriali e rileva l’oggettivo ed elevato incremento previsionale dei valori di indebitamento, supponendo decisioni di indebitamento superiori rispetto alle ipotesi programmatorie.

La Sezione si sofferma sulla natura di in house della società, rilevando un elemento distonico nel modello di controllo analogo congiunto. Lo statuto consente agli organi sociali di discostarsi dalle scelte dei soci, limitando tale facoltà alle sole decisioni fondamentali in linea con Cass. Sez. Un. ord. n. 567/2024: la clausola potrebbe frustrare i presupposti elaborati dalla giurisprudenza europea, a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999. Il Collegio sottolinea il palese indebolimento del controllo analogo da parte delle amministrazioni socie, tale da suscitare perplessità sull’esistenza del requisito. L’ente, acquisita la partecipazione, deve provvedere alle formalità necessarie, sottoscrivendo la Convenzione-quadro.

All’esito della verifica, la Sezione non ravvisa elementi ostativi all’adesione del Comune alla società, esprimendo parere favorevole e disponendo la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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