Danno erariale da assenteismo: danno all’immagine anche senza condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 8 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio mediante il sistema automatizzato di rilevazione costituisce inadempimento doloso degli obblighi di servizio e obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale pari alla retribuzione corrisposta per i periodi di mancata prestazione, ai sensi dell’art. 55 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Alla medesima condotta consegue il danno all’immagine della pubblica amministrazione, la cui azione prescinde da una previa condanna penale e non è esclusa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sull’assenteismo. La liquidazione è equitativa e il criterio del doppio della utilità percepita, posto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, opera come mero punto di riferimento, superabile in ragione della gravità del fatto, della reiterazione della condotta e della sua risonanza sociale.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, addetto a mansioni di operatore di servizi, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.096,87 in favore dell’ente di appartenenza. La pretesa scaturisce da una segnalazione della Guardia di Finanza e dagli accertamenti svolti in sede penale, dai quali sarebbe emerso che il lavoratore timbrava il cartellino in entrata e in uscita, allontanandosi però dal luogo di lavoro per esigenze personali senza autorizzazione e senza timbrare le uscite intermedie.

La contestazione riguarda 14 ore e 10 minuti di assenza ingiustificata, cui corrisponde un danno patrimoniale di euro 96,87, oltre a un danno all’immagine quantificato dalla Procura in euro 3.000,00. Il procedimento penale a carico del dipendente si è definito con sentenza di patteggiamento. La difesa ha eccepito l’inutilizzabilità di tale sentenza nel giudizio contabile e la scarsa qualità probatoria delle videoriprese; in via subordinata ha chiesto che il danno all’immagine sia contenuto nei limiti del danno patrimoniale o del suo doppio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo sull’orario di servizio, richiamando l’art. 22 della legge n. 724/1994, che impone l’accertamento dell’orario mediante forme di controllo obiettivo e automatizzato, e le direttive della Funzione Pubblica che qualificano l’osservanza dell’orario come obbligo essenziale della prestazione retribuita. Su questa base, la presenza nel luogo di lavoro è il parametro al quale ancorare la retribuzione.

Il Collegio ritiene provata la condotta attraverso il raffronto tra le assenze rilevate dai militari operanti — videoriprese, osservazione e pedinamento — e la registrazione formale delle presenze, dalla quale è derivato il pagamento dello stipendio. Il danno patrimoniale, pur non elevato in assoluto, acquista consistenza se rapportato al breve arco temporale in cui è maturato. Il dipendente è dunque ritenuto responsabile per euro 96,87.

Quanto al danno all’immagine, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, dalla elaborazione giurisprudenziale alla clausola dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, e alle norme specifiche sull’assenteismo. Richiamando le Sezioni Riunite n. 2/2020/RCS e la Corte costituzionale n. 61 del 2020, il Collegio afferma che la pronuncia di illegittimità costituzionale non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55 quinquies, né sulle modalità di stima del pregiudizio. L’azione per il danno all’immagine, inoltre, prescinde dal presupposto della previa condanna penale, come chiarito dalle Sezioni Riunite, ordinanza n. 6/2018/ORD/RCS.

La liquidazione avviene in via equitativa, assumendo il criterio del doppio dell’utilità percepita, posto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, come idoneo punto di riferimento ma non vincolante. Pesano la gravità del fatto, le modalità dell’illecito e la reiterazione della condotta; depongono in senso contrario il ruolo di non particolare esposizione del dipendente e il limitato impatto mediatico. La Corte accoglie quindi solo in parte la domanda e liquida il danno all’immagine in euro 193,74, pari al doppio del danno patrimoniale.

Il danno erariale complessivo è ascritto al convenuto nella misura definitiva di euro 290,61, con rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione al soddisfacimento del credito. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 191,42.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *