Cessazione della materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 19 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il giudice monocratico definisce la controversia con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto demandate al magistrato designato, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale chiedeva al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale nei confronti di un’agente contabile esterno di un comune, per l’esercizio 2018, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva. La Procura chiedeva inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione del termine per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente.
Il giudice monocratico, con decreto, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune comunicava che le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura, preso atto della presentazione, chiedeva la fissazione dell’udienza e, in esito, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., per la quale è prevista la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.
Il giudice richiama una consolidata giurisprudenza contabile a sostegno di tale assetto: le Sezioni giurisdizionali per le Regioni Marche, Liguria, Umbria e Campania hanno affermato il medesimo riparto tra fase monocratica e fase collegiale. Il Collegio aderisce a tale orientamento.
Nel caso concreto, il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. La presentazione del conto fa venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura con il ricorso introduttivo.
Pertanto, prese in esame le richieste del pubblico ministero, il giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. La decisione non esaurisce ogni profilo della vicenda: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Sul piano delle spese, il giudice non pronuncia in quanto il giudizio si conclude per la sopravvenuta presentazione del conto e non vi è luogo a condanna.
Nota della Redazione
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