Diniego di discarico e riscossione non diligente del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 34 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al diniego di discarico promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont., il giudice contabile non annulla il provvedimento dell’ente creditore, ma verifica la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego di discarico è legittimo quando il concessionario non dimostri di aver adempiuto con diligenza alla propria obbligazione, in applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il diritto al rimborso delle somme effettivamente riscosse impone al giudice di rideterminare la somma oggetto di diniego. Il beneficio della definizione agevolata previsto dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 — pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo — opera solo se il pagamento avvenga entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo aveva affidato a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. All’esito di una verifica su centoquarantadue partite, l’ente locale aveva adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico, ritenendo non fondate le risposte ottenute sulla mancata riscossione.
La società aveva impugnato i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente. Il contenzioso era stato sospeso per un duplice intervento della Corte costituzionale, che aveva escluso l’applicabilità della normativa derogatoria del 2015 al concessionario, di natura privata, e aveva dichiarato illegittima la sua estensione retroattiva. Riassunti i giudizi, la società aveva ulteriormente dedotto la decadenza dell’ente, l’inapplicabilità della disciplina ordinaria per i carichi più recenti e la sopravvenienza della normativa sulla rottamazione dei crediti come factum principis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la propria precedente decisione sulla medesima vicenda processuale, che ha chiarito come nel giudizio ad istanza di parte i vizi dell’attività amministrativa rilevino solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Esclusa l’applicabilità delle norme derogatorie, resta applicabile la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.
La Corte riconosce che il ragionevole affidamento del concessionario sull’applicabilità della normativa derogatoria impedisce di dichiararlo inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini. Ciò impone però di verificare i presupposti sostanziali del discarico e l’esito concreto dell’attività di riscossione.
Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione. Nel caso esaminato, la documentazione evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedimentali, verifiche patrimoniali tardive e nessun ulteriore recupero in oltre un decennio. Manca inoltre qualsiasi interlocuzione documentata con l’ente. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Il ricorso è dunque accolto solo per la parte effettivamente riscossa, con esclusione del diniego e rideterminazione della somma ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999. Alla sopravvenuta rottamazione non può attribuirsi rilievo, essendo il credito già di difficile esazione per l’inidoneità delle azioni poste in essere. Quanto al quantum, la riduzione a un ottavo presuppone il pagamento entro novanta giorni; intervenuto il rigetto del ricorso, è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Spese integralmente compensate.
Nota della Redazione
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