Danno erariale da accesso abusivo del dipendente pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 235 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il danno da lesione del rapporto sinallagmatico è configurabile esclusivamente con riferimento agli accessi indebiti alle banche dati istituzionali compiuti dal dipendente pubblico durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in presenza o in lavoro agile, e non anche per quelli effettuati in periodi di malattia, ricovero ospedaliero o convalescenza post-ricovero, in cui la prestazione non può essere richiesta. Il danno da disservizio in senso stretto è invece costituito dall’aggravamento dei costi amministrativi per l’accertamento delle irregolarità commesse, determinato sulla base del costo orario del personale distolto dalle ordinarie attività. Nei giudizi di responsabilità per danno erariale causato con dolo, non si pongono questioni attinenti alla prescrizione, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 1 del 2026.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio aveva convenuto in giudizio un dipendente dell’INPS, rimasto contumace, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale cagionato all’Istituto per avere effettuato, tra il 01.04.2022 e il 22.03.2023, migliaia di accessi indebiti ai sistemi informativi istituzionali, su posizioni di utenti residenti fuori dal bacino di competenza della sede di servizio e senza autorizzazione, anche durante l’orario serale, in ferie, malattia e convalescenza.
Il dipendente, sentito in sede ispettiva, aveva ammesso gli accessi, giustificandoli con difficoltà economiche e con la consegna dei dati a terzi non identificati. Il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento senza preavviso, mentre quello penale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con sospensione condizionale. L’INPS, costituitosi con intervento ad adiuvandum, si era associato alle richieste della Procura.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’INPS, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., per la mancata prova della notifica dell’atto di intervento al convenuto, rimasto contumace, ed ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ossia il danno patrimoniale concreto, il nesso di causalità, il rapporto di servizio e l’elemento soggettivo del dolo.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha accolto solo parzialmente la domanda. Riguardo al danno da lesione del rapporto sinallagmatico, ha ritenuto che esso sussista esclusivamente per gli accessi abusivi compiuti durante l’orario di servizio – in presenza (3.222) o in smart working (15) – e non per quelli effettuati in periodi di convalescenza, malattia fino a dieci giorni o ricovero ospedaliero, in cui la prestazione retribuita non poteva essere richiesta. Il danno è stato conseguentemente rideterminato in euro 291,33, in ragione di una retribuzione media per accesso di circa 0,09 euro.
Con riferimento al danno da disservizio in senso stretto, la Corte ne ha riconosciuto la sussistenza, intendendolo come aggravamento dei costi amministrativi sopportati dall’Amministrazione per l’accertamento, a mezzo di personale non ordinariamente preposto alle attività ispettive, delle irregolarità commesse dal dipendente. La voce è stata quantificata in euro 2.061,70, sulla base del costo orario del personale (due unità) distolto dalle ordinarie attività.
Il danno complessivo è stato quindi determinato in euro 2.947,91, con condanna del convenuto al pagamento in favore dell’INPS della predetta somma, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. La Corte ha infine escluso l’applicabilità degli interessi maggiorati di cui all’art. 33 l. n. 724 del 1994, richiamati per errore materiale in citazione, trattandosi di norma riferita al gioco del lotto, e ha disposto il recupero delle somme secondo le modalità di cui agli artt. 212-216 del d.lgs. n. 174 del 2016.
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Nota della Redazione
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