Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 14 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta presentazione del conto giudiziale determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti. La declaratoria di estinzione lascia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha adito il giudice monocratico chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita da un agente contabile esterno per un comune. Nel ricorso erano formulate anche la richiesta di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in via subordinata, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Con decreto il giudice monocratico fissava i termini per il deposito. Successivamente il comune comunicava che gli agenti contabili interessati avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato, allegandolo alla nota. La Procura chiedeva poi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, mentre l’agente contabile trasmetteva la documentazione relativa al saldo della tassa di soggiorno e il conto giudiziale completo.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Fa salva, tuttavia, l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che radica la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.

Su questo inquadramento la Corte richiama un orientamento consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, citando le sentenze delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania, a conferma della riconducibilità della definizione del giudizio al giudice monocratico.

Nel merito, il dato decisivo è la sopravvenuta trasmissione del conto relativo all’esercizio 2018 alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. Venuta meno la ragione della controversia, il giudice accoglie la richiesta del pubblico ministero e dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

La Corte precisa espressamente che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che spettano al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sulle spese non vi è luogo a pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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