Resa del conto giudiziale: cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 18 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile fa venir meno l’interesse alla pronuncia e determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito all’attività di agente contabile esterno per un ente locale. Con il ricorso la Procura domandava inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, nonché la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.
Il giudice monocratico, con proprio decreto, aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente l’ente locale comunicava che, a seguito della notifica dei decreti e di un confronto con l’anagrafe tributaria, le strutture interessate, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. e da questi definito con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. La fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. resta deputata alla sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c.
Accertato che il conto relativo all’esercizio di riferimento risultava trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto, il giudice ne trae la conseguenza processuale: l’originaria domanda di fissazione del termine e le connesse richieste sanzionatorie perdono il loro oggetto, perché il risultato avuto di mira dalla Procura è stato raggiunto in via di fatto.
Pertanto, in accoglimento delle richieste del P.M., il giudizio è dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La decisione si allinea a un indirizzo consolidato, richiamato in motivazione, che in casi analoghi ha adottato identica soluzione.
Il giudice esplicita infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La caducazione del giudizio, dunque, non equivale ad approvazione del conto, ma lascia impregiudicato il controllo di competenza. Segue la statuizione di non luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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