Spese di rappresentanza non ammissibili in via economale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 23 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le spese di rappresentanza riconosciute come ammissibili nel merito, se sostenute in via economale, sono comunque irregolari sul piano procedurale. Il ricorso alla gestione economale è consentito solo per il normale funzionamento degli uffici e non per le spese di rappresentanza, che devono seguire il procedimento dell’apposito regolamento comunale e, in ambito regionale, la legge regionale n. 2/2018. L’illegittima conversione di tali spese in spese economali lede il principio di trasparenza sotteso all’obbligo di pubblicazione annuale. La violazione dell’obbligo di riversare a fine esercizio l’anticipazione, così come il superamento del limite delle minute spese, integra una irregolarità formale del conto che non dà luogo ad addebito. La condanna consegue solo alle spese prive di idonea giustificazione.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Sarentino per l’esercizio 2020 ha rimesso la questione al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c.. Ha segnalato che la reversale dell’anticipazione era stata emessa solo nell’anno successivo e ha contestato una serie di spese economali, riguardanti per lo più pasti e ristori, ritenute estranee alle spese di rappresentanza o assunte oltre il limite regolamentare delle minute spese, fissato in euro 1.000,00.

Il Sindaco e la responsabile del Servizio finanze hanno rivendicato la regolarità delle spese, qualificando le criticità come tecniche e prive di danno erariale. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e la non ammissione a discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’economo di riversare a fine esercizio in tesoreria, mediante apposita reversale, l’intero importo dell’anticipazione. La gestione economale è una gestione per cassa annuale che deve chiudere in pareggio, come disposto dall’art. 19, comma 3, del Regolamento di contabilità comunale. L’inosservanza resta però confinata in un ambito formale: ferma la pronuncia di irregolarità, non vi è luogo ad addebito a carico del contabile.

Analoga conclusione vale per il superamento del limite di euro 1.000,00 per le minute spese, previsto dallo stesso regolamento. Anche in questo caso si è in presenza di una irregolarità formale, priva dei presupposti per un addebito.

Nel merito, la Corte esamina i singoli buoni. Le spese per i pasti offerti alla commissione valanghe rientrano tra le spese di rappresentanza per il “riconoscimento ai volontari” (lett. k dell’art. 3 del Regolamento comunale), trattandosi di volontari che operano senza compenso. Stessa qualificazione per il buono relativo ai volontari della protezione civile. La merenda per gli addetti al servizio strade in occasione dell’apertura del Passo Pennes è ricompresa tra gli “atti di cortesia” per iniziative di particolare rilievo (lett. a). I pasti dopo incontri informativi e di coordinamento tra amministrazioni e dopo l’attività di audit rientrano tra gli “scambi di esperienza con altri enti” (lett. f).

Non sono invece ammissibili le spese per i pasti degli addetti al centro di riciclaggio, trattandosi di dipendenti retribuiti in orario di lavoro e titolari del buono pasto, né quelle per l’incontro con i professionisti del progetto del centro di protezione civile, beneficiari regolarmente retribuiti.

Il punto decisivo è procedurale. Nessuna delle spese riconosciute come rappresentanza avrebbe potuto essere sostenuta in via economale, destinata al solo normale funzionamento degli uffici: avrebbe dovuto seguire l’art. 2 del regolamento adottato ai sensi dell’art. 215 della legge regionale n. 2/2018, che contempla espressamente anche i casi d’urgenza. L’improprio utilizzo del canale economale lede il principio di trasparenza dell’art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011, sotteso alla pubblicazione annuale delle spese di rappresentanza.

Il conto è dichiarato parzialmente irregolare e l’agente contabile è condannato a restituire al Comune l’importo dei buoni privi di idonea giustificazione, pari a euro 237,80, da rivalutare dal 17 dicembre 2020, con interessi legali dalla data di deposito fino al soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *