Spese economali e rappresentanza: irregolarità parziale del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 24 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella gestione economale, configurata come gestione per cassa annuale che deve chiudere in pareggio, l’economo ha l’obbligo di riversare a fine esercizio in tesoreria, mediante apposita reversale d’incasso, l’intero importo oggetto di anticipazione, in forza delle regole di contabilità pubblica e dell’art. 19, comma 3, del Regolamento di contabilità dell’Ente. Il superamento del limite massimo previsto per le minute spese e il ricorso al canale economale per spese di rappresentanza costituiscono irregolarità formali, che non legittimano di per sé un addebito a carico del contabile. L’addebito resta circoscritto alle sole spese prive di idonea giustificazione, con conseguente dichiarazione di parziale irregolarità del conto giudiziale. La riconduzione di una spesa alla categoria delle spese di rappresentanza non sana, sul piano procedurale, l’improprio utilizzo della via economale, che vulnera il principio di trasparenza sotteso alla pubblicazione annuale delle stesse.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato designato, con relazione di esame, ha rimesso gli atti al Collegio segnalando una serie di criticità: la reversale dell’anticipazione relativa all’anno precedente era stata emessa solo nel 2021, alcuni buoni di spesa avevano superato il limite delle minute spese e diverse uscite non risultavano ascritte tra le spese di rappresentanza.

Il Comune ha replicato con nota, sostenendo la regolarità delle spese e l’insussistenza di qualsiasi danno erariale. Il Procuratore regionale ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto e della gestione, con conseguente non ammissione a discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato che l’economo è tenuto, in base alle regole della contabilità pubblica e all’art. 19, comma 3, del Regolamento di contabilità dell’Ente, a riversare a fine esercizio l’intero importo dell’anticipazione. Ha tuttavia qualificato tale violazione come irregolarità formale, escludendo ogni addebito a carico del contabile.

Analoga qualificazione è stata riservata al superamento del limite di spesa previsto dal Regolamento, anch’esso ricondotto a una mera irregolarità formale, priva dei presupposti per un addebito.

Nel merito dei singoli buoni, la Corte ha ricondotto alcune spese alla categoria delle spese di rappresentanza ammissibili ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle stesse. In particolare, i pasti offerti ai componenti della commissione valanghe e ai volontari di supporto al personale sanitario rientrano tra le spese per “il riconoscimento ai volontari” (lett. k), trattandosi di soggetti che operano senza compenso. La merenda per l’apertura di un passo montano è stata ricondotta agli atti di cortesia in occasione di manifestazioni di particolare rilievo (lett. a), mentre il pasto con i membri della commissione edilizia è stato inquadrato negli scambi di esperienza con altri enti (lett. f).

Di segno opposto la valutazione sui pasti dei componenti della commissione di concorso: si tratta di dipendenti retribuiti che svolgono attività in orario di lavoro e fruiscono del buono pasto, con la conseguenza che la somministrazione non è giustificata. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la spesa sostenuta in occasione della presentazione di un libro, che doveva restare a carico degli organizzatori.

Il Collegio ha poi rilevato, sul piano procedurale, che nessuna delle spese di rappresentanza riconosciute avrebbe potuto essere sostenuta in via economale, dovendo invece seguire la disciplina dell’art. 2 del regolamento adottato ai sensi dell’art. 215 della legge regionale n. 2/2018. Tale improprio utilizzo del canale economale non trova giustificazione nemmeno in caso di urgenza, espressamente contemplata dal regolamento, e comporta un vulnus del principio di trasparenza sotteso alla pubblicazione annuale delle spese di rappresentanza.

In conclusione, il conto è stato dichiarato parzialmente irregolare, con condanna del contabile al pagamento, in favore del Comune, della somma corrispondente ai buoni privi di idonea giustificazione, da rivalutare e maggiorare degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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