Pensione di inabilità dei dipendenti pubblici e accertamento medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 3 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei dipendenti pubblici, disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, presuppone la sussistenza dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito deve essere accertato con gli strumenti istruttori propri del giudizio pensionistico e, in caso di divergenti valutazioni medico-legali, mediante il parere della Commissione medico-legale presso la Corte dei conti. Il giudice può fondare il rigetto della domanda sul parere della CML quando questo risulti fondato su attendibili elementi di fatto, su argomentazioni logico-giuridiche convincenti e su un idoneo supporto medico-scientifico. In tale ipotesi la domanda di pensione di inabilità è rigettata e le spese possono essere compensate in ragione della complessità della questione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica dispensata dal servizio per inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, previa declaratoria di illegittimità del rigetto opposto dall’INPS alla propria istanza. A sostegno della domanda allegava certificazione medica e deduceva di trovarsi nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice amministrativo o ordinario, la carenza di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice, dichiarata la propria giurisdizione e l’ammissibilità del ricorso, ha disposto un accertamento tecnico per dirimere le divergenti valutazioni medico-legali documentate in atti.
La Motivazione della Corte
La controversia si concentra sulla sussistenza del requisito dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa derivante dalle infermità che avevano determinato la dispensa dal servizio. Gli altri requisiti previsti dall’art. 2 del DM 8 maggio 1997, ossia l’anzianità contributiva minima e la risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio, non risultano in contestazione tra le parti.
Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 ha esteso ai dipendenti pubblici, dal 1° gennaio 1996, l’istituto della pensione di inabilità già disciplinato per il settore privato dalla legge n. 222 del 1984, prevedendo il calcolo della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Il DM 8 maggio 1997 ha definito le modalità applicative, ulteriormente illustrate dalla circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997.
La tesi della ricorrente non trova riscontro nel parere medico-legale acquisito in sede istruttoria. La Commissione medico-legale presso la Corte dei conti, con il parere richiamato, ha motivatamente escluso che la ricorrente, alla data della dispensa dal servizio e successivamente, versasse nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il giudice valuta tale parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su idoneo supporto medico-scientifico adeguatamente motivato e coerente con le premesse in fatto. Da ciò deriva il rigetto della domanda di riconoscimento della pensione di inabilità dalla data di collocamento a riposo.
Quanto alle spese giudiziali, la Corte ne dispone l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione della complessità della questione trattata, desumibile dalla necessità di espletare un incombente istruttorio.
Nota della Redazione
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