L’adesione a un consorzio tra enti locali per la gestione di un parco naturale non è partecipazione societaria ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 407 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a un consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 TUEL per la gestione associata di funzioni pubbliche (nella specie, la gestione di un parco naturale regionale) non integra un’operazione di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni societarie. Tale fattispecie, pertanto, esula dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che si limita ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria. Ne consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla delibera di adesione trasmessa alla Corte dei conti. In ogni caso, l’invio di un provvedimento già perfetto ed eseguito, mediante l’avvenuta stipula dell’atto negoziale e la dichiarazione di esecutività, è fattispecie eccentrica rispetto al modello di controllo preventivo delineato dal legislatore.
Il Fatto
Il Comune di Uras, proprietario di una porzione del territorio del Monte Arci, ha deliberato l’adesione al Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci, approvando l’inclusione nella gestione consortile di un’area di circa 6,38 kmq. La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il parere richiesto ai sensi dell’art. 5 TUSP. L’ente ha inoltre già provveduto al pagamento della quota di partecipazione di euro 3.000,00, come previsto dallo Statuto consortile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato se l’atto deliberativo potesse rientrare nel perimetro degli atti sottoposti al proprio controllo. Richiamando l’art. 2, lett. f), TUSP e la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Corte ha ricordato che il controllo ex art. 5 TUSP riguarda esclusivamente la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni, momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio.
La natura dell’operazione è stata quindi scrutinata alla luce dell’art. 31 TUEL, che qualifica il consorzio come ente strumentale degli enti locali partecipanti, struttura stabile per la gestione associata di servizi, che rimane nella titolarità degli stessi enti. La Sezione ha richiamato la propria deliberazione n. 222/2025/PAR e la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, n. 13/2021), oltre alla l.r. Sardegna n. 31/1989 (art. 13), che affida la gestione dei parchi ai Comuni interessati ovvero a consorzi fra gli enti. Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4733/2024) ha espressamente qualificato il Consorzio del Monte Arci come “consorzio tra Comuni”, confermandone la natura pubblicistica, distinta da quella delle società consortili ex art. 2615-ter c.c.
La Corte ha pertanto escluso che l’adesione al consorzio configuri un acquisto di partecipazioni societarie, trattandosi di cooperazione tra enti pubblici per l’esercizio associato di funzioni pubbliche, e ha dichiarato il non luogo a provvedere. In via gradata, la Sezione ha osservato che, anche volendo ricondurre la fattispecie al controllo TUSP, la delibera, già dichiarata esecutiva e seguita dal pagamento della quota, integra un’ipotesi di invio di provvedimento già eseguito, estranea al controllo preventivo (Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 18/SSRRCO/PASP/2023). L’importo modesto della quota non è stato ritenuto elemento idoneo a incidere sugli equilibri di bilancio, anche in considerazione del parere favorevole dell’organo di revisione.
Nota della Redazione
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