Giudicato penale di condanna vincola il giudice contabile sull’accertamento dei fatti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 263 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 651 c.p.p., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione all’imputato. Ne deriva che l’accertamento contenuto nella sentenza penale definitiva è vincolante per il giudice contabile e preclude ogni diversa asserzione in contrasto con i presupposti logico-giuridici e le statuizioni della sentenza penale. La condanna penale definitiva rende quindi pienamente acclarati gli elementi costitutivi dell’illecito erariale, segnatamente il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, l’elemento soggettivo, il danno e il nesso di causalità. Quanto alla prescrizione, è idoneo a interrompere il termine quinquennale il provvedimento di sospensione dal servizio che, adottato nel perimetro della contestazione dei medesimi addebiti, contenga l’esatta descrizione dei fatti e l’ammontare del danno.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha evocato in giudizio il convenuto, autista in servizio presso un ufficio giudiziario, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di euro 49.659,73, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguarda l’appropriazione fraudolenta di un consistente numero di buoni carburante detenuti per ragioni di servizio.

Per i medesimi fatti il convenuto era stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione per peculato, falso ideologico e sostituzione di persona, con condanna divenuta irrevocabile dopo i successivi gradi di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, la difesa ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell’azione erariale per decorso del termine quinquennale tra la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio e la notifica dell’invito a dedurre, contestando nel merito la ricostruzione attorea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione, ricostruendo le antitetiche posizioni delle parti. La difesa individua il dies a quo nella comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo l’azione già prescritta alla data della notifica dell’invito a dedurre, in assenza di atti interruttivi. Il Pubblico Ministero oppone la funzione interruttiva degli atti di costituzione in mora compiuti dall’amministrazione datoriale nell’ambito del procedimento disciplinare.

Il Collegio ritiene l’eccezione infondata. Aderendo alla prospettazione attorea, riconosce efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ. al provvedimento di sospensione dal servizio emesso a carico del convenuto dopo la condanna penale di primo grado. Tale provvedimento, adottato nel perimetro della contestazione dei medesimi addebiti formulati in sede penale, contiene l’esatta descrizione dei fatti e l’ammontare del danno. Ne consegue la tempestività dell’azione, proposta con il deposito dell’atto di citazione, rispetto al termine di cui all’art. 66 c.g.c.

Nel merito, il Collegio scrutinizza gli effetti del giudicato penale di condanna sul giudizio di responsabilità amministrativa. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che il disposto dell’art. 651 c.p.p. è direttamente applicabile al giudizio erariale. La norma attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Pertanto, la condanna penale definitiva fa stato quanto all’accertamento dei fatti materiali e della condotta illecita dell’autore, restando preclusa al giudice contabile ogni diversa asserzione in contrasto con le statuizioni penali. Applicando tali coordinate alla vicenda, il Collegio rileva che il procedimento penale è stato definito con sentenza di condanna per numerosi episodi di peculato, confermata in Appello e in Cassazione, e ritiene conseguentemente acclarati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito erariale.

Le deduzioni difensive volte a una differente ricostruzione dei fatti e le istanze di consulenza tecnica sono respinte, perché inconferenti e superflue a fronte delle risultanze della sentenza irrevocabile. Il Collegio accoglie integralmente la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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