Conto economale improcedibile se redatto da agente diverso dal titolare della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 104 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, il conto giudiziale è improcedibile quando, risultando compilato d’ufficio dall’amministrazione su modello corretto in sostituzione di quello redatto dal precedente agente contabile, l’agente contabile titolare del rapporto debitorio non sia stato messo in condizione di conoscere e fare proprio il conto depositato. L’art. 614 del R.D. n. 627/1924 impone, in caso di compilazione d’ufficio, l’invito all’agente, con atto di ufficiale giudiziario, a riconoscere e sottoscrivere il conto entro un termine stabilito, con la conseguenza che, in mancanza di risposta, lo si ha per accettato. La mancata presentazione del conto e la presentazione su modello errato, preclusivo all’esame della Corte, vanno equiparate ai fini dell’applicazione della norma. La necessità di partecipazione dell’agente discende dalla sua qualità di titolare del rapporto e dall’interesse al discarico del proprio operato.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto della gestione economale di un Comune, esercizio 2018. Il conto era stato redatto dal precedente agente contabile su un modello diverso da quello prescritto dal d.P.R. n. 194/1996 e, per tale ragione, non era stato possibile caricarlo sulla piattaforma telematica di trasmissione. L’amministrazione aveva quindi incaricato l’agente contabile subentrato nel 2019 di compilare il conto sul modello corretto, senza modificare i dati contabili, provvedendo poi alla parificazione e al deposito presso la Corte dei conti.
Il Magistrato istruttore ha ritenuto preliminarmente improcedibile il conto, perché l’agente che ha sottoscritto il deposito non era il medesimo soggetto che aveva svolto le funzioni di economo nell’anno di riferimento. In subordine ha prospettato irregolarità per spese superiori al limite regolamentare, spese non ammissibili e omesso versamento della quota IVA, per un ammanco complessivo quantificato allo stato degli atti. L’agente ha chiesto di accertare l’insussistenza di ogni responsabilità, avendo egli soltanto ridepositato il conto sul modello corretto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della procedibilità del conto. Il soggetto che ha avuto il maneggio del denaro per l’annualità di riferimento è diverso da quello che ha materialmente redatto e depositato il conto. Ne deriva che il primo verrebbe esposto agli effetti di una decisione sul conto senza avere avuto modo di interloquire e di esprimersi sul documento effettivamente depositato.
La circostanza che l’atto di parifica qualifichi il nuovo conto come mera rettifica del precedente, senza variazioni nella parte contabile, non elimina l’esigenza di conoscenza da parte dell’agente contabile. Questi è titolare del rapporto debitorio ed è il soggetto interessato al discarico del proprio operato, con il correlato rischio di mancato discarico e di addebito.
La Corte richiama l’art. 614 del R.D. n. 627/1924, che, quando il conto non sia stato presentato nel termine, consente di procedere mediante compilazione d’ufficio da parte dell’amministrazione. In tal caso il contabile è invitato con atto di ufficiale giudiziario a riconoscere e sottoscrivere il conto entro un termine stabilito e, in mancanza di risposta, il conto si ha per accettato. La norma è letta come chiara nell’esigere tale passaggio, dovendosi equiparare alla mancata presentazione la presentazione di un conto su modello sbagliato, preclusivo all’esame della Corte.
Il Collegio precisa che la partecipazione dell’agente è necessaria, perché egli sia posto in condizione di contraddire con l’amministrazione e di fare proprio, per accettazione espressa o tacita, il conto redatto da terzi. In assenza di tale adempimento, non risultando che sia stato effettuato, il conto giudiziale depositato è improcedibile, dovendo l’amministrazione provvedere alla compilazione e al deposito nel rispetto della norma regolamentare.
Quanto alle operazioni di chiusura della gestione 2018 eseguite dall’agente subentrato, esse non incidono sul rilievo, perché per l’intero anno di riferimento è indicato come agente contabile il solo predecessore e il subentrante si è limitato a operazioni di chiusura. Le spese sono compensate in ragione della natura pregiudiziale della decisione.
Nota della Redazione
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