Rinuncia agli atti e sopravvenuta carenza di interesse: estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 227 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sopravvenuta prima dell’instaurazione del contraddittorio, determina l’estinzione del processo per il venir meno dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., con cancellazione della causa dal ruolo. Nel processo contabile pensionistico l’estinzione è dichiarata ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e, in tal caso, nulla è dovuto sulle spese ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione. La carenza di interesse, ancorché determinata da una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, preclude al giudice ogni esame del merito della domanda di perequazione.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il ricalcolo degli assegni per il biennio 2023/2024 con applicazione del meccanismo dei tre scaglioni di cui alla legge n. 388/2000, in luogo della perequazione disposta dalla legge n. 197/2022. Hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti di rigetto opposti dall’Istituto e, in via preliminare, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del sistema di perequazione.

Dopo il deposito del ricorso, la difesa non ha prodotto la prova della notificazione del ricorso e del decreto alla controparte, adempimento rimesso all’interessato ai sensi dell’art. 155 del codice della giustizia contabile. Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti, notificato alla controparte, deducendo di avere perso interesse alla prosecuzione del procedimento a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025. All’udienza pubblica nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina anzitutto la volontà della parte ricorrente di non instaurare il contraddittorio e di rinunciare espressamente agli atti del giudizio. Il dato rilevante è che la rinuncia è intervenuta prima che il contraddittorio fosse instaurato, circostanza che sposta il baricentro della decisione dal merito della pretesa pensionistica al presupposto processuale dell’azione.

Su questo punto il percorso argomentativo è lineare. Essendo venuto meno, per la stessa parte ricorrente, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., ancor prima dell’instaurazione del contraddittorio, il processo non può che chiudersi con la declaratoria di estinzione. La norma processuale civile opera qui come parametro del presupposto dell’azione, richiamato nell’economia del giudizio contabile.

La conseguenza processuale è indicata con precisione: l’estinzione è dichiarata ai sensi dell’art. 110 c.g.c., con cancellazione della causa dal ruolo. Il giudice non entra nel merito della questione di perequazione, né esamina la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, perché la caduta dell’interesse preclude ogni ulteriore valutazione.

Quanto alle spese, la statuizione è di nulla, in applicazione dell’ultimo comma del medesimo art. 110 c.g.c.. La definizione in rito assorbe così ogni profilo sostanziale, comprese le domande subordinate e la richiesta di condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite.

Il provvedimento conferma un principio di ordine generale: nel processo pensionistico contabile la sopravvenuta carenza di interesse, quand’anche determinata da una pronuncia della Corte costituzionale, si traduce in una definizione senza esame del merito, con estinzione del giudizio e cancellazione dal ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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