Definizione con rito abbreviato e compensazione delle spese per responsabilità amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 250 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. configura una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona con l’accertato pagamento, entro il termine perentorio fissato dal collegio, della somma offerta dal convenuto e accettata dalla procura. L’integrazione della fattispecie determina l’estinzione del giudizio, senza necessità di un accertamento nel merito della fondatezza della pretesa erariale. Il contegno processuale della parte convenuta, che ha concorso a realizzare la definizione alternativa del giudizio, unitamente alla natura deflattiva del rito, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché Direttore del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 47.831,20 a titolo di danno erariale. La pretesa si fondava sull’illegittima erogazione dei compensi corrisposti al medesimo e agli altri due membri dell’organo amministrativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 luglio 2020, in violazione del divieto di cumulo tra pensioni e compensi di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, atteso che i beneficiari versavano in stato di quiescenza.

Il convenuto, contestando la pretesa ed escludendo un proprio doloso arricchimento, aveva richiesto l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma pari a euro 9.566,24. La Procura aveva espresso parere favorevole e il collegio, con decreto n. 2 del 12/03/2026, aveva disposto il pagamento della somma entro il termine perentorio di trenta giorni.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha accertato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte del convenuto, come documentato dal bonifico del 17/3/2026, dalla quietanza del 18/03/2026 e dalla reversale di incasso del 20/03/2026, la cui regolarità è stata verificata con l’adesione del pubblico ministero. Sulla base di tale riscontro, ha ritenuto integrata la fattispecie di definizione del giudizio con il rito abbreviato, richiamando il precedente delle Sezioni III di Appello n. 104/2018.

La Corte ha qualificato il procedimento come fattispecie a formazione progressiva, valorizzando il dato per cui gli effetti estintivi del rito si producono non già al momento della presentazione dell’istanza, bensì al perfezionarsi dell’iter, che culmina con l’effettivo pagamento della somma determinata dal collegio nel termine assegnato. Tale ricostruzione postula che la verifica della regolarità dell’adempimento costituisca condizione necessaria per la declaratoria di estinzione del giudizio.

In relazione al regime delle spese processuali, la Corte ha rilevato la particolare natura deflattiva del rito, che ha evitato la prosecuzione del giudizio di merito, e ha considerato il contegno processuale della parte convenuta, la cui richiesta di accesso al rito alternativo ha concorso a realizzare la definizione anticipata della controversia. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite, quale esito coerente con la logica deflattiva che ispira l’istituto.

Il collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., disponendo la compensazione delle spese e il conseguente esonero della parte dal relativo onere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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