Consegnatario di quote societarie è agente contabile tenuto al rendiconto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 102 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di quote di una società partecipata, cui sia attribuita la disponibilità giuridica delle partecipazioni e l’esercizio dei diritti del socio, assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. La giurisdizione della Corte dei conti sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie è espressamente riconosciuta, poiché i titoli partecipativi rientrano tra i beni mobili assoggettati alla garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale. L’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, nel disciplinare la responsabilità degli enti partecipanti, non deroga ai principi di necessarietà e generalità del giudizio di conto. Il giudizio resta pertanto procedibile, con restituzione degli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell’istruttoria.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal rettore di un’Ateneo calabrese, nella qualità di consegnatario delle quote di una società partecipata, per l’esercizio 2020. Il conto era stato parificato dal RUP, approvato dal collegio dei revisori e deliberato dal consiglio di amministrazione, ed era stato depositato utilizzando il modello previsto per i conti dei consegnatari di quote, con variazione delle partecipazioni da n. 7609 a n. 8557 quote del valore unitario di € 1,00.

Il magistrato istruttore, muovendo dalla tesi secondo cui le quote di società partecipate non rientrerebbero tra i beni in custodia assoggettati al conto, ha rimesso gli atti al Collegio prospettando l’inammissibilità del conto. La questione è quindi giunta alla Sezione giurisdizionale per la decisione sulla procedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale il tema della giurisdizione contabile. I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato dagli artt. 20, lett. c), 29 e 32 del R.D. n. 827/1924 e, per gli enti locali, il d.P.R. n. 194/1996 approva il modello relativo al conto del consegnatario di azioni. La giurisdizione di conto si estende a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, compresi i diritti e le azioni, secondo Cass. Sez. Un. n. 7390 del 6.2.2007.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sul carattere oggettivo e necessario del giudizio di conto (Corte cost. n. 114/1975), che l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta alla giurisdizione contabile in maniera generalizzata e immediata. Su questi principi si è soffermata anche la recente Corte cost. n. 59 del 28.4.2024.

Da tali premesse il Collegio trae la conseguenza che l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 — che disciplina la responsabilità amministrativa azionabile dinanzi alla Corte dei conti in rapporto all’ordinaria responsabilità civile nelle società in house, senza menzionare la responsabilità contabile — non implica alcuna deroga ai principi generali sul giudizio di conto. Non può desumersi da tale disposizione un argomento a contrario per negare la giurisdizione di conto sulla gestione delle azioni da parte del consegnatario.

Quanto all’obbligo di custodia e di resa del conto, la Corte osserva che per gli enti pubblici diversi dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente (art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016) e che l’art. 2 della legge n. 240/2010 individua nel Rettore un organo necessario degli Atenei, con ogni altra funzione non attribuita ad altri organi. Nel caso concreto, un decreto direttoriale ha nominato il Rettore agente contabile consegnatario con debito di custodia di quote e partecipazioni.

Il giudizio è pertanto dichiarato procedibile, con restituzione degli atti al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 149 del codice di giustizia contabile. La Corte precisa che le diminuzioni di valore accertate non comportano automatica responsabilità contabile del consegnatario, restando demandate al giudizio di responsabilità amministrativa le variazioni dipendenti da scelte amministrative e non custodiali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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