Invalidità civile e maggiorazione contributiva: rilevano solo gli effetti funzionali in atto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 114 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile in misura superiore al 74%, utile per l’accreditamento della maggiorazione contributiva figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, occorre avere riguardo esclusivamente agli effetti funzionali prodotti sull’organismo dalle patologie in atto, e non al rischio di recidiva di una patologia pregressa e superata né alla necessità di sottoporsi a controlli periodici di prevenzione. La sottoposizione a screening clinici e strumentali raccomandati alla generalità della popolazione non è indice di stato invalidante, ma di attività di prevenzione. Nel processo pensionistico, stante il rinvio operato dall’art. 21 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, non trova applicazione l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.: il giudice contabile non può valutare l’aggravamento sopravvenuto, con la conseguenza che la domanda resta circoscritta a quanto cristallizzato nell’originaria istanza amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito per l’accertamento dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%, al fine di ottenere l’accreditamento della contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Lo status era già stato riconosciuto con una precedente sentenza della stessa Sezione; sottoposta a visita di revisione, era stata confermata invalida con percentuale del 74%.
L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa; l’eccezione è stata respinta con sentenza non definitiva. Nel merito, l’INPS ha sostenuto che il beneficio riguarda il solo periodo in cui l’attività lavorativa sia stata svolta in presenza dello stato invalidante. Disposta consulenza medico-legale, il Collegio medico legale presso la Corte dei conti ha stimato un’invalidità complessiva del 53%. Nelle more del giudizio, un nuovo verbale sanitario ha riconosciuto alla ricorrente una percentuale dell’80%.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ritenuto il parere del Collegio medico legale pienamente condivisibile. Con riferimento agli esiti della patologia mammaria, ha osservato che l’intervento è stato risolutivo, che nel follow-up ultraquinquennale non si sono riscontrate recidive e che il tumore era intraepiteliale. I controlli periodici servono a escludere recidive, ma ciò non implica di per sé un’invalidità funzionale: la mammografia e l’ecografia mammaria sono esami raccomandati alla generalità delle donne, non solo a chi ha avuto una neoplasia.
Analoga considerazione è stata svolta per la patologia cervicale. In nessuno dei due casi il rischio di recidiva o l’esigenza di sorveglianza giustificano l’attribuzione di una percentuale superiore a quella tabellare: i codici invocati dalla difesa presuppongono una grave compromissione funzionale che nella specie non è riscontrabile. Quanto alla sindrome depressiva, la Corte ha confermato la valutazione del 40%; la patologia tiroidea, la piastrinopenia e le discopatie cervicali sono state escluse perché prive di conseguenze cliniche o puramente radiologiche.
Il giudice ha poi respinto l’argomento fondato sull’intensità dei controlli. Ha precisato che il controllo dei nei e la ricerca del sangue occulto nelle feci sono indagini raccomandate a chiunque per finalità di prevenzione e che la stessa scelta di non sottoporsi a colonscopia non depone per uno stato di rischio. La conclusione è che la ricorrente confonde la condizione di chi previene patologie invalidanti con quella di chi ne è affetto.
Di particolare rilievo è la questione dell’aggravamento sopravvenuto. Il giudice contabile ha richiamato l’art. 21 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, che esclude l’applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.: il giudizio resta circoscritto a quanto cristallizzato nell’originaria domanda amministrativa e, in caso di aggravamento, il ricorrente deve inoltrare nuova istanza amministrativa. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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